Prescrizione interrotta con domanda di ammissione al passivo

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Prescrizione interrotta con domanda di ammissione al passivo

La domanda di ammissione al passivo del fallimento interrompe la prescrizione del credito, con effetti permanenti dalla proposizione della domanda fino alla chiusura della procedura concorsuale.

Nei confronti, poi, del debitore che sia tornato in bonis, decorre un nuovo periodo prescrizionale dalla chiusura della medesima procedura.

Con sentenza n. 16415 del 9 giugno 2023, la Corte di cassazione si è pronunciata rispetto ad una vicenda processuale avente ad oggetto delle cartelle di pagamento relative a crediti anteriori alla dichiarazione di fallimento del contribuente, notificate al curatore in costanza di procedura fallimentare.

L'Agente per la riscossione si era insinuato allo stato passivo del fallimento in relazione ai crediti riportati su alcune delle predette cartelle, di tal ché - secondo l'Amministrazione ricorrente - il termine di prescrizione del credito tributario sotteso non poteva ritenersi decorso.

La CTR, tuttavia, nel pronunciarsi sulla causa, non aveva considerato che con l'intervenuto fallimento del contribuente si era verificata la sospensione del decorso prescrizionale dalla insinuazione allo stato passivo sino alla chiusura dello stesso, con la ripresa di un nuovo periodo prescrizionale per effetto della chiusura del fallimento.

Per questo motivo il Fisco aveva impugnato la relativa decisione, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 94 della Legge fallimentare.

Fallimento, efficacia dell'insinuazione al passivo sulla prescrizione

Doglianza, questa, giudicata fondata dagli Ermellini.

La questione sollevata riguardava l'efficacia extraconcorsuale della domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento nei confronti del debitore dichiarato fallito (una volta tornato in bonis), e ciò ai fini:

  • sia dell'interruzione della prescrizione;
  • sia dell'efficacia permanente della sospensione del decorso della prescrizione stessa sino alla data di chiusura della procedura concorsuale.

Ebbene, secondo i giudici di Piazza Cavour, la domanda di ammissione allo stato passivo produce non solo l'effetto interruttivo della prescrizione per il creditore nei confronti della massa, ma anche la sospensione del decorso della prescrizione per tutta la durata della procedura concorsuale, con effetti permanenti all'interno della procedura concorsuale.

Sul punto, il Collegio di legittimità ha inteso confermare la consolidata giurisprudenza, secondo cui la presentazione della domanda di insinuazione al passivo, equiparabile, ai sensi dell'art. 94 richiamato, all'atto con cui si inizia un giudizio, determina l'interruzione della prescrizione del credito per l'intera durata della procedura, in applicazione del principio generale fissato dall'art. 2945, secondo comma, cod. civ.

Essa, inoltre, rende superfluo che il creditore, stante il disposto dell'art. 120 della Legge fallimentare, si munisca di un titolo diretto nei confronti del fallito, da far valere una volta che questi sia tornato in bonis.

Da qui l'enunciazione del principio di diritto secondo cui la domanda di insinuazione allo stato passivo del fallimento produce l'effetto dell'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti dalla proposizione della domanda fino alla chiusura della procedura concorsuale.

Tali effetti - continua la Corte - possono essere fatti valere anche nei confronti del debitore tornato in bonis, con decorrenza di un nuovo periodo prescrizionale dalla chiusura della medesima procedura.

Nella vicenda esaminata, la decisione dei giudici di secondo grado non aveva fatto corretta applicazione dei richiamati principi e andava, pertanto, cassata, con rinvio, al fine di accertare per quali crediti il creditore erariale avesse fatto domanda di ammissione allo stato passivo e se, in relazione ad essi, tenuto conto dell'effetto interruttivo a efficacia permanente della prescrizione, fosse maturata la prescrizione.

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