Prescrizione interrotta con consegna ad ufficiale giudiziario

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Prescrizione interrotta con consegna ad ufficiale giudiziario

Quando il diritto non si può far valere se non con un atto processuale, la prescrizione dello stesso è interrotta dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica.

E' quanto precisato dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, con sentenza n. 24822 depositata il 9 dicembre 2015, a cui era stata demandata la questione riguardante i limiti di estensione del principio della diversa decorrenza degli effetti della notificazione nelle sfere giuridiche, rispettivamente, del notificante e del destinatario.

In particolare, il richiesto intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, era volto a stabilire se il limite di operatività del summenzionato principio fosse riferito ai soli atti processuali o potesse essere ampliato alla notificazione di atti sostanziali (o meglio, atti processuali con effetti anche sostanziali come nel caso di specie, ove trattasi di atto di citazione in revocatoria).

Le Sezioni Unite, nell'accogliere le censure, danno conto del fatto che, se il diritto può essere esercitato dando inizio ad un giudizio, ciò che conta è che l'interessato abbia compiuto tutti gli atti necessari per iniziarlo, e non che nel termine l'obbligato lo venga a sapere. Dunque, per impedire il maturarsi della prescrizione, è necessario che il diritto sia stato esercitato nel termine (nella specie, mediante consegna della citazione all'ufficiale notificante) senza che conti l'eventuale conoscenza del convenuto.

Bilanciamento a favore del notificante

La Cassazione giunge a tale conclusione – sia che si tratti di atti processuali che di atti sostanziali – operando la tecnica interpretativa del bilanciamento, che si basa sui seguenti principi:

  • il notificante non ha colpe;

  • il notificato lucra sul ritardo dell'ufficiale giudiziario.

Diversamente ragionando, in effetti, il notificante subirebbe un danno senza colpa (posto che ciò che doveva fare, l'ha fatto) ed il notificato godrebbe di un vantaggio senza merito (dovuto cioè al ritardo dell'ufficiale notificante).

Sicché non si può pensare di allocare sul notificante incolpevole – conclude la Corte – la perdita definitiva del diritto, quando basterebbe imporre al notificato il lieve peso di un onere di attesa, dettato dal principio di precauzione.

 

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