Premi speciali INAIL, definita la percentuale di riduzione 2021
Pubblicato il 28 aprile 2021
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Per l’anno 2021 la riduzione dei premi e dei contributi di cui all’art. 1, co. 128 della L. n. 147/2013 è stata fissata nella misura pari al 16,36% dal Decreto (MLPS-MEF) del 23 marzo 2021, che ha approvato la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Inail 29 settembre 2020, n. 179.
A specificarlo è l’INAIL, con la circolare n. 13 del 27 aprile 2021.
Premi speciali INAIL, normativa
Con effetto dal 1º gennaio 2014, l’art. 1, co. 128, della L. n. 147/2013 ha disposto la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nelle more dell'aggiornamento delle relative tariffe. La riduzione è stabilita con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, nel limite complessivo di un importo pari a 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
La riduzione, in particolare, non si applica ai premi determinati in base alle nuove tariffe approvate con il D.I. 27 febbraio 2019 entrate in vigore dal 1° gennaio 2019, vale a dire le tariffe dei premi delle gestioni "Industria", "Artigianato", "Terziario" e "Altre Attività".
La riduzione continua ad applicarsi nel 2021 ad alcuni premi speciali unitari determinati ai sensi dell’art. 42 del Dpr. n. 1124/1965 e ai contributi della gestione agricoltura, nelle more del completamento delle relative revisioni tariffarie.
Premi speciali INAIL, ambito di applicazione
Per l’anno 2021 la riduzione dei premi e contributi dovuti, prevista dall’art. 1, co. 128, della L. n. 147/2013, si applica esclusivamente:
- ai premi speciali unitari dovuti per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro;
- ai premi speciali unitari previsti per i pescatori autonomi e associati in cooperative della piccola pesca marittima e della pesca nelle acque interne di cui alla L. n. 250/1958;
- ai premi speciali dovuti per frantoio, in occasione della campagna olearia, per le persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive assicurate nell’ambito della gestione industria ai sensi del Titolo I del Dpr. n. 1124/1965;
- ai premi speciali unitari previsti per i facchini e i barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi di fatto;
- ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla L. n. 93/1958;
- ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del Dpr. n. 1124/1965, riscossi in forma unificata dall’INPS.
Premi speciali INAIL, criteri di applicazione della riduzione
Per quanto riguarda i criteri di applicazione, si ricorda che l’individuazione dei beneficiari della riduzione si basa sull’andamento infortunistico aziendale. Inoltre, sono previsti criteri differenziati a seconda che l’attività sia iniziata da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio.
- Attività iniziata da oltre un biennio: per i soggetti che hanno iniziato l’attività da oltre un biennio, si applica il criterio del confronto tra l’indice di gravità medio (IGM) e l’indice di gravità aziendale (IGA), che consente di tenere conto dell’andamento infortunistico per i premi speciali determinati ai sensi dell’art. 42 del Dpr. n. 1124/1965, per i premi per l’assicurazione contro l’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive e per i contributi della gestione agricoltura;
- Attività iniziata da non oltre un biennio: per i soggetti che hanno iniziato l'attività da non oltre un biennio, la riduzione è riconosciuta a seguito di istanza presentata con il servizio online OT20 e per il settore agricoltura tramite l’apposito servizio online “Modulo riduzione agricoli legge 147/2013 primo biennio”.
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