Imprese artigiane, riduzione premio INAIL
Pubblicato il 19 febbraio 2021
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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha fissato, con decreto interministeriale del 2 febbraio 2021, la percentuale di riduzione dei premi assicurativi per le imprese artigiane relativamente all’annualità 2020. La riduzione, pari al 6,81% dell’importo del premio assicurativo dovuto per il 2020, è a beneficio delle aziende che non hanno registrato infortuni nel biennio 2018/2019, ai sensi dell’art. 1, co. 780 e co. 781, lett. b), della L. n. 296/2006.
Il decreto è stato pubblicato il 17 febbraio 2021 nella sezione “Pubblicità legale” del Ministero del Lavoro.
Premio imprese artigiane, soggetti interessati
Sono ammesse alla riduzione le imprese artigiane:
- in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore;
- che siano assicurate da almeno un biennio;
- che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2018/2019;
- che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, co. 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2019.
Lo sconto verrà applicato sulla rata di premio a saldo, sia della polizza artigiani (premio speciale unitario), sia dei premi della polizza dipendenti (premi ordinari). Infine, si ricorda che la riduzione è applicata sul premio di regolazione al lordo di altre riduzioni eventualmente spettanti.
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