Premi Inail: variazione dei tassi di interesse e delle sanzioni civili

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Premi Inail: variazione dei tassi di interesse e delle sanzioni civili

Con la circolare 22 ottobre 2024, n. 32, l’Inail rende noto l’aggiornamento del tasso di interesse di rateazione dei debiti per premi assicurativi e accessori e della misura delle sanzioni civili.

La Banca centrale europea, con la decisione di politica monetaria del 17 ottobre 2024, ha fissato il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP), al 3,40%.

Pertanto, a partire dal 23 ottobre 2024 il tasso di interesse per la rateazione dei debiti e quello per la determinazione della misura delle sanzioni civili è pari al:

  • 9,40%, per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;
  • 8,90%, per la misura delle sanzioni civili.

Restano invariati i pagamenti per le rateazioni già in corso, per le quali continuerà ad applicarsi il tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza.

Rateazioni dei debiti

Il pagamento in forma rateale dei debiti per premi assicurativi e accessori di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, prevede l’applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, vigente alla data di presentazione dell’istanza, maggiorato di 6 punti.

Il tasso di interesse aggiornato (9,40%) si applica per i piani di ammortamento relativi alle domande di rateazione presentate a partire dal 23 ottobre 2024.

Sanzioni civili

Ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lettera a) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il datore di lavoro che non ha versato i contributi o i premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie è tenuto al:

  • pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti. In tale ipotesi, a decorrere dal 23 ottobre 2024, la misura della sanzione è pari all’8,90%.
  • al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema senza applicazione di ulteriori maggiorazioni, se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori. Per detta ipotesi, a decorrere dal 23 ottobre 2024, la misura della sanzione è pari al 3,40%.

L’articolo 116, comma 8, lettera b), secondo periodo, invece stabilisce che in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi il datore di lavoro è tenuto:

  • al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, maggiorato di 5,5 punti, sempreché il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Laddove invece il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia, la misura della sanzione civile è pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, maggiorato di 7,5 punti. Pertanto, in tale ipotesi, a decorrere dal 23 ottobre 2024, la misura della sanzione, in ragione d’anno, è pari rispettivamente all’8,90% (3,40% + 5,5%) e al 10,90% (3,40% +7,5%).

La sanzione civile non potrà essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Sanzioni civili, riduzione nei casi di procedure concorsuali

Si prevede la riduzione del tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali in favore delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, a patto che siano integralmente pagati i contributi e le spese.

Con la delibera del 17 gennaio 2002, n. 1, il Consiglio di amministrazione dell’Istituto ha previsto che:

  • la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, nei casi di mancato o ritardato pagamento;
  • la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema aumentato di 2 punti percentuali, in caso di evasione.

NOTA BENE: Nel caso in cui il tasso ufficiale di riferimento (ex art. 2, comma 1, d.lgs. 213/1998) diviene inferiore al tasso degli interessi legali, la sanzione civile in misura ridotta è pari, per l’omissione, agli interessi legali e, per l’evasione, agli interessi legali aumentati di due punti.

Considerando che, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema è superiore al tasso degli interessi legali attualmente in vigore pari al 2,50%, a decorrere dal 23 ottobre 2024 ai fini della riduzione della sanzione civile si applica:

  • il tasso del 3,40% (misura del tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema) in caso di mancato o ritardato pagamento del premio;
  • il tasso del 5,40% (misura del tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 2 punti) in caso di evasione.
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