Premi e accessori Inail, cambiano il tasso di interesse di rateazione e le sanzioni civili

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Premi e accessori Inail, cambiano il tasso di interesse di rateazione e le sanzioni civili

La Banca centrale europea ha fissato con la decisione di politica monetaria del 5 giugno 2025 al 2,15% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP).

Dunque, a decorrere dall’11 giugno 2025 variano il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338 e quello per la determinazione delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Vediamo di seguito i dettagli contenuti nella circolare Inail n. 34 del 10 giugno 2025.

Nuovo tasso di interesse sulle rateazioni

A partire dall’11 giugno 2025 dunque, entrano in vigore nuove aliquote per il tasso di interesse applicato alle rateazioni e per il differimento del versamento dei premi Inail.

Il tasso di interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi è stato fissato all8,15% annuo, a decorrere dalle richieste di rateazione presentate dall’11 giugno 2025.

Cosa cambia per i piani di rateazione già emessi?

I piani di ammortamento già in essere non subiscono alcuna modifica, poiché gli accordi di dilazione approvati prima dell’11 giugno 2025 continueranno a essere regolati in base al tasso di interesse vigente al momento della loro emissione.

Sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento

Sanzione ordinaria

La sanzione ordinaria si applica in tutti i casi in cui il mancato pagamento sia riconducibile a omissioni contributive rilevabili dalle denunce obbligatorie, ovvero quando i contributi dovuti sono dichiarati ma non versati nei termini previsti.

A partire dall’11 giugno 2025, la sanzione civile per il mancato o ritardato pagamento dei contributi è fissata al 7,65% annuo, valore calcolato sommando 5,5 punti percentuali al tasso di rifinanziamento principale della BCE (2,15%).

Sanzioni ridotte per ravvedimento operoso

Se il versamento viene effettuato entro il termine di 120 giorni dalla scadenza, e prima di contestazioni da parte dell’ente impositore, la sanzione viene ridotta al 2,15% annuo.

Aziende in procedure concorsuali

Le aziende coinvolte in procedure concorsuali, come fallimenti o concordati preventivi, possono beneficiare di una riduzione delle sanzioni civili applicate sui contributi previdenziali non versati.

A partire dall’11 giugno 2025, la riduzione delle sanzioni è calcolata sulla base del tasso di rifinanziamento principale della BCE (ex TUR), pari al 2,15%

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