Premi di risultato

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Premi di risultato

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto una tassazione agevolata, con imposta sostitutiva del 10%, per i premi di risultato e per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, entro il limite di 2.000 euro lordi (2.500 euro lordi per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro) in favore di lavoratori con redditi da lavoro dipendente fino a 50mila Euro.

Tuttavia per diventare operativa la norma necessitava di un Decreto c.d. attuativo.

In data 25 marzo 2016 è stato finalmente firmato il Decreto Interministeriale che disciplina, per l’appunto, i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

Il decreto disciplina, inoltre, gli strumenti e le modalità attraverso cui le aziende realizzano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro e l'erogazione tramite voucher di beni, prestazioni e servizi di welfare aziendale.

Criteri di misurazione per i premi di risultato

Spetta ai contratti collettivi di lavoro prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possono consistere nell'aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi, ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.

Partecipazione agli utili dell'impresa

Per somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa si intendono gli utili distribuiti ai sensi dell'articolo 2102 c.c..

Inoltre, l'applicazione dell'imposta sostituiva del 10% si applica anche alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili relativi al 2015.

Deposito contratti

L’art. 5 del D.I. 25 marzo 2016 stabilisce che l'imposta sostitutiva al 10% sia subordinata al deposito del contratto da effettuare entro 30 giorni dalla sottoscrizione dei contratti collettivi aziendali o territoriali, insieme con la dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del decreto, redatta in conformità allo specifico modello che sarà disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

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