Preliminari, attenzione alla prelazione

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La Cassazione, con una sentenza di quest'anno, la n. 5502, ha precisato che, poiché con la stipula di un contratto preliminare di vendita di un immobile locato è chiaramente manifesto l'intento di vendere del locatore, è da questo momento che sorge, a carico dello stesso, l'obbligo della comunicazione al conduttore, ai sensi dell'art. 38 della legge n. 392 del 1978, da eseguirsi con atto notificato contenente tutte le indicazioni sulle condizioni di vendita; e ciò anche se, in base alle statuizioni, il contratto definitivo debba essere stipulato successivamente alla cessazione del rapporto di locazione.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 18 – Preliminari, attenzione alla prelazione

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