Preliminare non sufficiente per la conservazione dell'agevolazione prima casa
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 30 luglio 2014
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Per “acquisto” rilevante ai fini della conservazione dell'agevolazione fiscale “prima casa” si deve intendere l'acquisizione del diritto di proprietà sull'immobile e non la mera insorgenza del diritto di concludere un contratto di compravendita.
In ambito civilistico, infatti, il contratto preliminare di compravendita non produce effetti obbligatori mentre l'effetto traslativo della proprietà discende dal contratto definitivo o dalla sentenza costitutiva che di esso tiene luogo ai sensi dell'articolo 2932 del Codice civile.
E tale soluzione non può che essere recepita anche in ambito tributario nell'interpretazione dell'espressione “acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale” quale elemento previsto ai fini della conservazione fiscale di cui trattasi.
Sono questi i principi ribaditi dalla Cassazione nel testo dell'ordinanza n. 17151 del 29 luglio 2014.
Nel caso specificamente esaminato è stato confermato l'atto di liquidazione della maggiore imposta di registro notificato ad un contribuente sull'assunto della decadenza del beneficio fiscale per l'acquisto della prima casa in quanto il medesimo aveva alienato l'immobile entro i cinque anni procedendo poi, nell'anno successivo, alla conclusione di un contratto preliminare di acquisto di altro immobile da adibire ad abitazione principale, non seguito, entro il medesimo anno, dalla stipula dell'atto di trasferimento dell'immobile stesso.
- ItaliaOggi, p. 31 – Immobili, imposte ipotecarie e catastale più care con vendita prima di cinque anni – Alberici
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