Prelazione opponibile erga omnes ma senza riscatto

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La cosiddetta "efficacia reale" della clausola di prelazione inserita negli statuti di società, comporta di per sé l'opponibilità erga omnes della clausola.

E ciò, nel solo senso della inefficacia rispetto alla società dell'atto di trasferimento eseguito in violazione della clausola e non anche, salvo il caso di espressa previsione statutaria, nel senso della configurazione di un diritto del socio pretermesso di "riscattare" la partecipazione oggetto della cessione non preceduta da adeguata denuntiatio.

Ed infatti, il diritto di riscatto costituisce un così intenso limite all'autonomia contrattuale ed al principio generale di cui all'articolo 1379 del Codice civile "che non può ravvisarsi in ipotesi diverse da quelle di prelazione legale in tal senso espressamente regolate dalla legge (retratto successorio, prelazione agraria, prelazione nell'ambito della locazione di immobili ad uso non abitativo)".

In ogni caso, la non configurabilità di un diritto di riscatto del socio pretermesso appare comunque anche la soluzione più conforme al meccanismo della prelazione, il cui nucleo non è rappresentato da una promessa a stipulare suscettibile di esecuzione coattiva ma dal mero obbligo di denuntiatio, con facoltà del denunziante di non accettare la proposta dell'oblato e, in definitiva, di non procedere ad alcuna vendita.

E' quanto precisato dal Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, nel testo di un'ordinanza pubblicata il 9 marzo 2015.
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