Precisazioni di Cassazione: il consumo di gruppo è comunque punito con sanzione amministrativa

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La Corte di cassazione interviene con comunicato del 6 febbraio 2013 per fornire alcune precisazioni con riferimento alle notizie diffuse dalle agenzie di stampa a seguito della sentenza pronunciata dalle Sezioni unite il 31 gennaio 2013 concernente il “consumo di droga di gruppo”.

La Corte sottolinea, in particolare, come la decisione in oggetto abbia confermato l’interpretazione già affermata dalle stesse Sezioni penali con sentenza n. 4/1997 e secondo cui l’acquisto e la detenzione di sostanze stupefacenti destinate esclusivamente all’uso personale che avvengono per conto e nell’interesse anche di soggetti diversi dall’agente, quando è certa fin dall’inizio l’identità dei medesimi nonché manifesta la loro volontà di procurarsi le sostanze destinate al proprio consumo, non sarebbero punibili penalmente rientrando solo nella sfera dell’illecito amministrativo.

La nuova decisione – si legge nel comunicato – viene specificato che le modifiche introdotte con la legge di conversione del Decreto legge n. 272 del 30 settembre 2005 “non siano rilevanti al fine di ritenere incriminabili l’acquisto o la detenzione comuni di sostanze stupefacenti finalizzato a un uso personale”. L’irrilevanza penale di queste condotte – conclude la Corte – non toglie comunque che esse siano vietate e punibili attraverso le sanzioni amministrative previste dagli articoli 76 e 75-bis del D.P.R. n. 309 del 1990.
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