“Precedenze” senza vincoli
Pubblicato il 05 marzo 2008
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La Corte costituzionale, con la sentenza n. 44 del 4 marzo 2008, ha bocciato gli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 368/2001, che attua la direttiva 1999/70/CE sull’accordo quadro, per il lavoratore a tempo determinato, concluso da Unice, Ceep e Ces. Il decreto affida ai contratti collettivi nazionali la possibilità di stabilire un diritto di precedenza nell’assunzione degli stagionali che hanno avuto un contratto a termine dalla stessa azienda e sempre con la stessa qualifica. Inoltre, riconosce questa precedenza al lavoratore che manifesta la volontà di usufruire del diritto entro tre mesi dalla fine del contratto. La direttiva Ue, di fatto, ha l’obiettivo di contrastare il lavoro precario: utilizzandola per disciplinare il lavoro stagionale – ha stabilito la Corte - le norme del decreto hanno violato l’articolo 77 della Costituzione, perchè “emanate in assenza di delega”.
Con la sentenza n. 47 di ieri, la Corte costituzionale ha stabilito che il datore di lavoro è obbligato a versare la contribuzione previdenziale per l’indennità di malattia, anche se è tenuto, in base al contratto collettivo di lavoro, a continuare a corrispondere ai dipendenti la retribuzione durante i periodi di assenza per malattia.
- ItaliaOggi, p. 34 – Lavori stagionali con precedenza - Oliveri
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