Precari del turismo, spettacolo e sportivi. Indennità entro il 15/12
Pubblicato il 03 dicembre 2020
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Nuova indennità una tantum di 1.000 euro per i lavoratori precari del turismo e dello spettacolo. 800 euro, invece, per i lavoratori sportivi. A prevederlo sono gli artt. 9 e 11 del D.L. n. 157/2020 (cd. “Decreto Ristori-quater”). Le agevolazioni finanziarie, come i precedenti bonus, hanno il compito di aiutare economicamente coloro che hanno maggiormente subito le nuove stringenti misure di chiusura da parte del Governo.
Per ottenere il nuovo bonus è necessario presentare apposita domanda all’INPS entro il 15 dicembre 2020. A tal fine, occorre utilizzare il modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
Lavoratori stagionali del turismo, indennità di 1.000 euro
Con riferimento ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, l’indennità una tantum di 1.000 euro può essere richiesta solamente in caso di:
- cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020;
- svolgimento della prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel predetto periodo.
Inoltre, non bisogna essere titolare di rapporto di lavoro dipendente o di NASPI, alla data del 30 novembre 2020.
Lavoratori autonomi, indennità di 1.000 euro
L’indennità di 1.000 euro spetta anche ai lavoratori:
- stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo;
- iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti;
- stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato il rapporto di lavoro involontariamente;
- intermittenti;
- incaricati di vendite a domicilio.
Anche per questi ultimi è necessario rispettare le due condizioni sopra elencate.
Lavoratori dello spettacolo, indennità di 1.000 euro
Inclusi nel bonus di 1.000 euro anche i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Per questi ultimi, però vigono requisiti differenti, ossia:
- avere almeno 30 giorni di contributi giornalieri versati, dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro;
- non essere titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità.
La medesima indennità viene erogata anche al coloro che hanno almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data del 30 novembre 2020, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
Lavoratori sportivi, indennità di 800 euro
L’indennità scende a 800 euro, invece, per i lavoratori del settore sportivo.
Questi ultimi devono essere titolari di rapporti di collaborazione con:
- il Coni,
- il Comitato Italiano Paralimpico,
- le Federazioni Sportive Nazionali,
- le Discipline Sportive Associate,
- gli Enti di Promozione Sportiva,
- le Società e Associazioni sportive dilettantistiche, riconosciuti dal Coni e dal Comitato Paralimpico.
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