Potere di disposizione, le ipotesi rubricate dall'INL
Pubblicato il 18 dicembre 2020
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In seguito all'emanazione del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, (c.d. Decreto Semplificazioni), che ha interamente riscritto l'art. 14, Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124, il potere di disposizione del personale ispettivo è stato ampliato con la chiara finalità di rafforzare la tutela sostanziale dei lavoratori e di perseguire la promozione della legalità dei rapporti di lavoro.
Premesso che il predetto potere di disposizione consente, agli ispettori del lavoro, di intervenire mediante provvedimenti immediatamente esecutivi sulle irregolarità rilevanti in materia di lavoro e legislazione sociale non soggette a sanzioni penali o amministrative, la Direzione Centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro ha inteso, con la nota interna 15 dicembre 2020, n. 4539, produrre una serie di ipotesi applicative circa le fattispecie rientranti nell'alveo di attuazione del potere dispositivo.
In particolare, la disposizione potrà essere adottata sia in tutti i casi in cui le violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale non siano soggette a sanzioni penali o amministrative che a tutte le ipotesi di mancata o errata applicazione degli obblighi normativi e contrattuali, con esclusione delle sole ipotesi in cui l'obbligo sia rinvenibile in una scelta negoziale delle parti.
In tal senso, la disposizione potrà essere adottata anche con riferimento a comportamenti pregressi sanabili ovvero alle fattispecie rientranti dalle precedenti disposizioni degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 520/1955 in materia di prevenzione infortuni.
Rientrano tra le ipotesi contemplate dalla predetta nota dell'INL:
- le omesse o infedeli registrazioni sul LUL che non comportino differenze retributive o previdenziali;
- mancato pagamento delle indennità previste per i casi di fruizione dei permessi L. n. 104/92 e congedo straordinario;
- i provvedimenti volti a garantire la veridicità dei dati comunicati al CPI (trasformazioni da full-time a part-time; annullamento di comunicazioni, etc.);
- mancato rispetto dei termini di chiamata per i lavoratori intermittenti;
- mancato rispetto della rotazione dei lavoratori da porre in CIG o in CIG in deroga;
- superamento dei limiti di lavoro domenicale o festivo ovvero straordinario ove previsti dalla disciplina collettiva;
- mancato versamento delle quote di TFR maturande al fondo di previdenza complementare prescelto dal lavoratore;
- mancato rispetto della pausa - minimo 10 minuti - spettante dopo sei ore di lavoro continuativo;
- omessa consegna della Certificazione Unica.
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