Possibili limiti nazionali ai giochi d'azzardo

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Per la Corte di giustizia Ue – causa C-203/08, sentenza del 3 giugno 2010 – è legittimo che un Paese membro – nella specie l'Olanda - subordini l’organizzazione e la promozione dei giochi d’azzardo ad un regime di esclusività a favore di un unico operatore e che vieta a tutti gli altri operatori, compreso un operatore stabilito in un altro Stato membro, di proporre mediante Internet, sul territorio del primo Stato membro, servizi rientranti nel citato regime.

Secondo i giudici europei, inoltre, l'articolo 49 CE sulla parità deve essere interpretato nel senso che il principio della parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza sono applicabili alle procedure per il rilascio e il rinnovo di un’autorizzazione a favore di un operatore unico nel settore dei giochi d’azzardo purché non si tratti di un operatore pubblico la cui gestione è soggetta al controllo diretto dello Stato o di un operatore privato sulle cui attività i pubblici poteri sono in grado di esercitare uno stretto controllo.
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  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 33 - Freno alle scommesse online – Castellaneta

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