Possibile sanare le irregolarità del quadro RW relative al 2007

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Entro il 30 settembre, data ultima per la trasmissione telematica del modello unico di dichiarazione, si potrà effettuare anche il ravvedimento operoso per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale commesse nel 2007, che potrebbero essere oggetto di scudo fiscale. Il ravvedimento riguarda tutte le violazioni connesse al quadro RW, che è stato presentato entro il 30 settembre del 2008. Il quadro RW del modello Unico PF, raccoglie tutti i dati relativi ai redditi finanziari di fonte estera. Esso si compone di tre sezioni:

- sezione I, dove trovano spazio i trasferimenti dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso non residenti e senza il tramite degli intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria;

- sezione II, contiene le consistenze degli investimenti esteri e delle attività finanziarie detenute all'estero al termine del periodo di imposta;

- sezione III, si indicano i flussi dei trasferimenti dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso intermediari residenti, attraverso non residenti ovvero in forma diretta, che nel corso dell'anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria.

Secondo le indicazioni di Unico, l’obbligo di segnalazione in dichiarazione sussiste sempre qualunque sia l’origine dell’attività finanziaria e degli investimenti detenuti all’estero e qualunque sia la modalità con cui sono stati fatti i trasferimenti. Il dubbio sorge nel caso di immobili detenuti all’estero e che non sono stati riportati nel quadro RW, e con valore superiore ai 10mila euro. L’agenzia delle Entrate, già si è espressa in favore dello scudo per i suddetti immobili, ma è pronta per rilasciare altre precisazioni in merito. Al momento, si può solo dire che per le violazioni che sono state compiute nel 2007, è possibile procedere con la regolarizzazione tramite il ravvedimento operoso: cioè tramite il pagamento di 1/10 della sanzione minima (5%) e quindi attraverso lo 0,5% di quanto trasferito e quanto detenuto all’estero.

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