Possibile rinviare le assemblee societarie anche in assenza di previsione statutaria

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Il decreto legge n. 26/2011, recante “Misure urgenti per garantire l’ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali”, è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 70 del 26 marzo 2011, ed è di immediata attuazione.

Con il provvedimento viene estesa la deroga prevista inizialmente solo per statuto societario alle società quotate. Pertanto, è consentito alle società alle quali si applica l'articolo 154-ter del T.u.f. di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di convocare l'assemblea richiamata all'articolo 2364 e 2364-bis del Codice civile, nel termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio 2010, anche se tale possibilità non è prevista dallo statuto della società.

Inoltre, è consentito alle società che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno già pubblicato l'avviso di convocazione dell'assemblea annuale, di spostare l'assemblea, in prima o unica convocazione, a nuova data, purchè non sia ancora decorso, con riferimento alla assemblea originariamente convocata, il termine indicato all'articolo 83-sexies, comma 2, del Dlgs n. n. 58/1998, relativo alla giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione
Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 26 - Assemblee, non conta lo statuto - Ferriozzi

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