Possibile non versare l’acconto Irap di novembre se si è agenti di commercio o promotori finanziari

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In vista della prossima scadenza di fine novembre entro cui versare l’acconto Irap, imprese e professionisti tentano di capire se e in quale misura possono risparmiare parte del tributo. Lo spazio per ragionare sulla possibilità di versare o meno l’acconto Irap si è aperto dopo che la sentenza n. 12108 del 2009, a firma della Corte di Cassazione (Sezioni Unite), ha affermato che le attività di agente di commercio e promotore finanziario sono escluse dal tributo regionale se prive dell’autonoma organizzazione. Si tratta di un cambio di rotta piuttosto significativo, se si pensa che fino a tutto il 2008 la giurisprudenza era orientata univocamente ad affermare che le imprese sono sempre soggette ad Irap, in quanto, come sostenuto anche dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 156/2001), si dà per scontato che siano dotate del requisito dell’organizzazione.

La recente sentenza n. 12108/09, invece, ha posto le basi per degli sviluppi piuttosto rilevanti:

- in primo luogo, si propone un’analogia tra Irap e Ilor, per cui si è soggetti a tassazione Irap se esiste quel qualcosa in più che va al di là del lavoro personale. Al contrario, si avrebbe un duplicato tra Irap e Ilor, ricordando che l’esonero da quest’ultimo tributo è stato esteso alla generalità delle Piccole e medie imprese (Pmi);

- per accertare l’ipotesi di esonero dall’Irap è necessario esaminare i casi singolarmente e, nello specifico, verificare che il contribuente è il responsabile dell’organizzazione e utilizza i beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile che caratterizza l’attività non organizzata oppure si avvale del lavoro altrui. Ciò che dunque rileva non è la tipologia di attività svolta, ma se questa è realizzata in modo autonomamente organizzato.

Per gli agenti di commercio e i promotori che agiscono con strutture minimali avvalendosi solo del loro lavoro si apre, così, la possibilità di non versare la seconda rata Irap di novembre e di non compilare la dichiarazione annuale. La pronuncia della Suprema Corte non è ancora  stata recepita dall’Amministrazione finanziaria, che rinvia a quanto già affermato in precedenza, per cui una causa di esclusione dal tributo regionale potrebbe essere costituita dal fatto che il soggetto rientra nella definizione di “minimi” naturali. Nella circolare n. 48/E/2008, infatti, si legge che i professionisti potenzialmente minimi sono esclusi dall’Irap, anche se non hanno aderito al regime. Il rischio sta nella circostanza che se il contribuente ha sbagliato e non versa l’acconto va incontro a sanzioni piuttosto pesanti (tra il 120 e il 240 per cento dell’imposta dovuta). Si suggerisce, quindi, agli artigiani e commercianti che presentano delle strutture minimali di versare l’acconto e di presentare l’istanza di rimborso entro 48 mesi dal pagamento.

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