Possibile discriminazione per l’esclusione degli Studi professionali dalla CIG in deroga

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Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 01108/2015 REG.PROV.CAU., depositata in data 11 marzo 2015, ha accolto l'appello cautelare (ricorso n. 622 del 2015) per la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 55, comma 10 del c.p.a., e sospeso l'esecuzione dell'ordinanza 6365 del T.A.R. LAZIO – ROMA (Sezione Terza Bis) del 12 dicembre 2014, resa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Confederazione Italiana Libere Professioni – Confprofessioni.

In particolare il Consiglio di Stato, ad una prima sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha sostenuto che i motivi addotti della parte appellante “sembrerebbero essere sostenuti da argomentazioni convincenti, soprattutto con riguardo alle disposizioni contenute nel decreto interministeriale del 1 agosto 2014, nella parte in cui esclude gli studi professionali del trattamento di CIG in deroga, per i profili relativi alla eventuale discriminazione operata nei confronti della categoria dei liberi professionisti e del personale che lavora presso di loro, tenuto conto dei vincoli comunitari in materia di definizione di impresa”.

Quanto al periculum in mora, è stato ritenuto sussistente il pregiudizio di cui all'articolo 55 del codice del processo amministrativo, dal momento che l'esecuzione dell'ordinanza impugnata avrebbe comportato l'effettiva e grave compromissione dell’attività economica del comparto in questione e dei livelli occupazionali da questi assicurati.
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