Portabilità, corsia veloce

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Nella pagina dedicata al Tfr viene considerato il disposto dell’articolo 14 del Dlgs 252/05, nel quale viene fissato il termine biennale per la portabilità del montante accumulato ad un’altra forma previdenziale integrativa. Più precisamente, viene stabilito che dopo due anni di partecipazione al fondo pensione l’iscritto può trasferire l’intera posizione maturata ad un’altra forma previdenziale integrativa e che in nessun caso tale prescrizione può essere limitata dagli statuti e dai regolamenti che disciplinano i fondi pensione. Questo tema è emerso in più quesiti posti dai lavoratori nel “tfr day” del 5 febbraio scorso.

Per cercare di capire meglio i cambiamenti in atto nasce a Firenze un organismo di informazione e monitoraggio: l’Osservatorio permanente italiano sul Tfr e sulla previdenza complementare.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 44 – Pensione scarsa? Spazio al riscatto - Cirioli

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