Polveri nell'aria, titolari colpevoli anche per omissione

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Per la terza sezione penale della Corte di cassazione - sentenza n. 16286 del 2009 – la fuoriuscita di polveri cementizie che provochi danni a persone ed abitazioni può far derivare la condanna penale anche per semplice colpa omissiva. Nel caso in esame, il titolare di un'azienda era stato condannato per la dannosa diffusione di polveri nell'atmosfera; per i giudici di legittimità, in particolare, quello che conta ”è il risultato da evitare, non la condotta, sicché il legislatore si preoccupa di imporre al titolare della posizione di garanzia solo un obbligo di risultato, indipendentemente da ogni vincolo di comportamento”. Poiché, nel caso di specie, il titolare dell'impresa aveva l'obbligo, imposto dalla legge speciale e dai suoi decreti attuativi, di rispettare norme di cautela, il reato in questione può essere individuato come “reato commissivo mediante omissione”(reato omissivo improprio).
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 24 – Polveri nell'aria, titolari colpevoli anche per omissione – Saturno

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