Polizze acquistate con riscatto di assicurazione precedente, possibile autoriciclaggio

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Polizze acquistate con riscatto di assicurazione precedente, possibile autoriciclaggio

Confermato il sequestro preventivo delle polizze vita acquistate dall’indagato con le somme riscattate da una precedente polizza, originariamente costituita con importi di sospetta provenienza illecita.

Sequestro preventivo a carico dell’indagato per autoriciclaggio

La Cassazione ha confermato il sequestro preventivo di due polizze vita nei confronti di un uomo, sottoposto ad un’indagine per il reato di autoriciclaggio.

Questo in relazione ad un’operazione con cui lo stesso aveva riscattato una polizza vita per un valore di 640mila euro, addebitati nel medesimo conto corrente della polizza “scudato, ovvero acceso per la regolarizzazione ex articolo 13 bis del DL n. 78/2009.

La relativa provvista era stata poi trasferita presso altro conto corrente, sempre a lui intestato, ed utilizzata per l’acquisto di due nuove e diverse polizze vita rispettivamente del valore di 300mila e 340 mila euro.

Il sequestro preventivo ai fini della confisca era stato disposto dal GIP sull’assunto che la somma di acquisto della polizza originaria fosse di sospetta provenienza illecita, in quanto costituita con parte delle somme distratte ad una Spa.

L’uomo aveva avanzato ricorso davanti alla Corte di legittimità contro la decisione con cui, in sede di riesame, il Tribunale aveva confermato la misura cautelare del sequestro, ma, anche in detto grado, i suoi rilievi non sono stati ritenuti fondati.

Motivazione non apparente

Per la Corte di cassazione, in particolare, la motivazione resa dai giudici di merito, quanto alla sussitenza del fumus commissi delicti, non poteva ritenersi apparente, come, invece, ex adverso sostenuto dal ricorrente.

La Terza sezione penale, con sentenza n. 9681 del 5 marzo 2019, ha infatti sottolineato che il Tribunale aveva correttamente dato conto degli elementi emersi e della valutazione effettuata circa la sussistenza del fumus commissi delicti, così come evidenziato dalla segnalazione della Banca d’Italia e dalle indagini della polizia giudiziaria, motivando quanto alla qualificata probabilità, con valutazione allo stato degli atti, di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica di autoriciclaggio.

Verifica di sussumibilità

Sul punto, gli Ermellini hanno ricordato come la verifica della sussumibilità dell’operazione nel paradigma del riciclaggio ovvero dell’autoriciclaggio, debba fare riferimento agli aspetti complessivi dell’intera operazione ed alla possibilità che questa abbia di dissimulare l’origine delle somme.

L'operazione, ossia, non deve essere valutata con esclusivo riferimento ai singoli passaggi attraverso cui sia stata posta in essere, non rilevando, nemmeno, se uno o tutti i trasferimenti siano avvenuti alla luce del sole.

In rilievo l’idoneità dell’operazione a ostacolare la provenienza illecita delle somme

Ciò che conta, infatti, è la capacità dell’attività posta in essere di attenuare, ovvero allontanare, progressivamente la correlazione tra il controvalore trasferito e l’originaria somma di provenienza illecita.

E nella specie, l’operazione, caratterizzata dall’acquisto, con la medesima somma, di due polizze diverse e di differente importo, qualificata e segnalata come sospetta dalla Banca d’Italia, era stata coerentemente ritenuta dal Tribunale idonea ad ostacolare in concreto l’identificazione dell’origine delittuosa delle risorse finanziarie originarie.

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