Poligrafici, rimessione in termini per la domanda di pensione
Pubblicato il 06 novembre 2020
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Con la circolare 6 novembre 2020, n. 126, l'INPS fornisce le istruzioni inerenti la rimessione in termini per la presentazione della domanda di pensione ex art. 1, comma 500, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale.
In particolare, l'art. 27, comma 3-bis, Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevede che la domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dunque entro il 14 dicembre 2020.
Termine decadenziale per la presentazione della domanda di pensione
Al fine di supportare l’attività delle Strutture territoriali nella verifica della condizione che tali domande siano state presentate entro il termine previsto, i criteri da adottare sono:
- per i soggetti che hanno maturato il prescritto requisito contributivo prima della data di ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il termine decorre dalla data di ammissione al predetto trattamento straordinario di integrazione salariale (requisito > CIGS > 60gg);
- per i soggetti che hanno maturato il prescritto requisito contributivo dopo la data di ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 148 del 2015 e comunque entro il periodo di fruizione di detto trattamento, il termine decorre dalla data di maturazione del predetto requisito (CIGS > requisito > 60 gg).
Diversamente, in caso di emanazione del decreto che approva il piano di riorganizzazione in presenza di crisi e autorizza il trattamento straordinario di integrazione salariale in data successiva a quella di inizio per l’interessato del trattamento straordinario di integrazione salariale:
a.1 per i soggetti che hanno maturato il prescritto requisito contributivo prima della data di emanazione del decreto, il termine decorre dalla data di emanazione del decreto stesso (requisito > CIGS > emanazione decreto > 60 gg);
b.1 per i soggetti che hanno maturato il prescritto requisito contributivo dopo la data di emanazione del decreto, il termine decorre dalla data di maturazione del predetto requisito (CIGS > emanazione decreto > requisito > 60gg).
Pertanto, i lavoratori che hanno maturato il prescritto requisito contributivo entro il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale hanno la possibilità presentare la domanda di pensione anche in data antecedente a quella di emanazione del decreto che approva il piano di riorganizzazione in presenza di crisi e autorizza il predetto trattamento straordinario di integrazione salariale. Si rammenta che, il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.
Soggetti rimessi nei termini per la presentazione della domanda di pensione
La rimessione in termini trova applicazione esclusivamente nei confronti dei soggetti per i quali il termine decadenziale per la presentazione della domanda risulti decorso nel periodo compreso tra l'1 febbraio e il 14 dicembre 2020 (sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge n. 126 del 2020). Va da sé che tali soggetti abbiano maturato il requisito contributivo entro il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzato al prepensionamento.
Infine, l'Istituto sottolinea che, tutte le domande di pensione sono sottoposte alle operazioni di monitoraggio previste al fine di verificare la copertura degli oneri rispetto agli stanziamenti previsti dalla norma.
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