PNRR, professionisti assunti da PA. Cassa Forense rammenta gli adempimenti
Pubblicato il 14 novembre 2022
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Cassa Forense ha diffuso una nota in tema di conferimento di incarichi professionali per l’attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche.
L'Ente di previdenza degli avvocati fa riferimento al recente decreto interministeriale del 2 settembre 2022, avente ad oggetto l'opzione per il mantenimento o meno dell'iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza per i professionisti assunti a tempo determinato dalla PA.
Il Decreto in questione dispone che i professionisti iscritti agli enti previdenziali di diritto privato gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, assunti a tempo determinato dalle pubbliche amministrazioni, siano tenuti a comunicare all'ente previdenziale di appartenenza, tramite posta elettronica certificata ed entro precisi termini, sia la sussistenza del rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato che la volontà di mantenere o meno l'iscrizione presso il medesimo ente di diritto privato.
Opzione per mantenimento iscrizione a Cassa Forense
Per quanto riguarda, in particolare, i professionisti iscritti a Cassa Forense, ai quali è stato conferito l’incarico di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR, questi - si legge nella nota - devono comunicare alla medesima Cassa, tramite PEC, entro 30 giorni dall’accettazione dell’incarico e comunque, se precedente, entro il termine perentorio di 30 giorni dall’entrata in vigore del citato Decreto (2 dicembre 2022), l’accettazione dell’incarico e la volontà di mantenere o meno l’iscrizione presso Cassa Forense.
Il modulo da inviare via PEC, utile per il predetto adempimento, è reperibile sul sito istituzionale di Cassa Forense, sezione Documentazione – Modulistica.
Addetti all'Ufficio per il processo
Con particolare riferimento agli addetti all’Ufficio del processo, soggetti ad una specifica e autonoma disciplina, la nota specifica che il CDA della Cassa ha deliberato l'equiparabilità della sospensione dagli Albi “ex lege” alla sospensione obbligatoria di cui all’art. 20, primo comma, della Legge n. 247/2012 che comporta la cancellazione dalla Cassa, salva la facoltà, per il professionista, di manifestare, sempre con PEC, la volontà di restare iscritto alla Cassa.
Per finire una precisazione: per le sospensioni volontarie, deliberate dai COA, Cassa Forense procederà alla cancellazione d’ufficio, come previsto dal vigente Regolamento Unico della Previdenza Forense.
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