Pmi innovative con principio di trasparenza temperato
Pubblicato il 12 settembre 2015
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Con il parere n. prot. 154287 del 2 settembre 2015, il Mise risponde a un quesito posto da una PMI innovativa quotata su una piattaforma multilaterale di negoziazione.
In merito agli obblighi informativi sui soci - ex art. 4, comma 3, lett. h) del Dl 3/2015 (Investment Compact) - il Ministero chiarisce che per i soci non rilevanti, ossia i soci che non intendono esercitare i relativi diritti, il principio di trasparenza è temperato.
La finalità delle disposizioni sulla trasparenza sui soci è volta a far conoscere chi effettivamente detiene il controllo o, comunque, partecipazioni rilevanti nelle società e non a conoscere un elenco di centinaia di nomi di detentori di partecipazioni parcellizzate.
Dunque, è sufficiente, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui alla lettera f), del comma 3, che siano comunicate dalle società le effettive risultanze del loro libro soci, aggiornate in occasione degli eventi salienti della vita societaria in quanto consente di conoscere i soci rilevanti comunicati.
Sul punto si spiega che le società negoziate sui mercati per la negoziazione di strumenti finanziari, dispongono dei dati aggiornati sull'azionariato solo in occasione dei principali eventi societari, in relazione ai soci che intendano esercitare i relativi diritti (partecipazione alle assemblee, riscossione dei dividendi etc., assegnazione delle azioni post aumento di capitale etc. ) e pertanto non sembra ragionevole imporre regimi più restrittivi che costringano la società alla richiesta, molto onerosa, alla società di gestione accentrata dell'elenco.
Per similitudine, il principio di trasparenza temperato si applica anche alle startup innovative, tipicamente per quelle che effettuano campagne di equity crowdfunding, come già evidenziato con il parere n. 154297/2015.
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