Pmi: emissione di mini bond garantiti dal 7 novembre
Autore: Cinzia Pichirallo
Pubblicato il 06 novembre 2014
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A partire dal 7
novembre 2014, il
fondo di garanzia studiato per le Pmi sarà esteso alle operazioni di
sottoscrizione di obbligazioni o titoli simili (mini bond). Le
disposizioni
operative che attuano quanto contenuto nel decreto Mise/Mef del 5
giugno 2014
sono state rese note in data 23 ottobre 2014.
FONDO DI GARANZIA
Attraverso lo strumento del Fondo di garanzia le piccole e medie imprese, consorzi e le società consortili, costituiti tra piccole e medie imprese, possono beneficiare di una garanzia statale che può accompagnare o meno quella portata dall'impresa stessa.
Con l'intervento del Fondo, l’impresa può facilmente accedere a finanziamenti senza dover prestare garanzie aggiuntive sugli importi garantiti dal Fondo.
Con l’emissione di mini bond – ossia obbligazioni di medio-lungo termine - le imprese non quotate possono accedere a nuove risorse finanziarie.
In attuazione dell'art. 12, comma 6-bis, D.L. n. 145/2013, convertito con L. n.9/2014, il ministero dello Sviluppo Economico e quello dell'Economia e Finanze hanno emanato il decreto 5 giugno 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26-7-2014) stabilendo i requisiti delle operazioni ammissibili, le modalità di concessione della garanzia e le risorse da destinare per garantire le operazioni di mini bond.
La Banca del Mezzogiorno - Medio Credito Centrale, in seguito, con circolare n. 674 del 23 ottobre 2014, ha reso note le disposizionioperative del Fondo aggiornate con le integrazioni relative alla concessione della garanzia diretta su singole operazioni di sottoscrizione di mini bond nonché le modalità operative per la concessione di garanzie su portafogli di mini bond.
Le nuove disposizioni operative, come disposto dal decreto del 5 giugno 2014, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito internet del Fondo, ossia dal 7 novembre.
Nella disamina che segue viene presa in considerazione la garanzia diretta ossia la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori.
I RICHIEDENTI LA GARANZIA
Ammessi a richiedere la garanzia diretta del Fondo sono le banche, gli intermediari finanziari e i gestori (in seguito “soggetti richiedenti”) per:
- singole
operazioni di
sottoscrizione di mini bond
ovvero
- portafogli di mini bond.
ovvero
- portafogli di mini bond.
REQUISITI DEI MINI BOND
Per essere ammesse alla garanzia del Fondo le operazioni di sottoscrizione di mini bond, sia presentate singolarmente che nell'ambito di un portafoglio, devono riguardare mini bond aventi, ognuno, determinate caratteristiche:
- essere finalizzati al finanziamento dell’attività d’impresa;
- non avere ad oggetto la sostituzione di linee di credito già erogate al soggetto beneficiario finale;
- le date di sottoscrizione e di messa a disposizione delle somme al soggetto beneficiario finale devono essere successive alla data di delibera del Consiglio di gestione di accoglimento della richiesta di garanzia del Fondo;
- avere una durata compresa tra 36 e 120 mesi;
- non essere assistite da altre garanzie per la quota coperta dalla garanzia del Fondo.
SINGOLA OPERAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE DI MINI BOND
Con riferimento alla concessione della garanzia ai singoli richiedenti per una singola operazione di sottoscrizione di mini bond, occorre tenere presenti i seguenti limiti:
- fino al 50% del valore nominale del mini bond sottoscritto, se è previsto un rimborso a rate in base ad un piano di ammortamento (amortising mini bond);
- fino al 30% del valore nominale del mini bond sottoscritto, se è previsto un rimborso unico a scadenza (bullet mini bond).
L’importo massimo garantibile dal Fondo per singolo soggetto beneficiario finale è pari a euro 1.500.000,00.
PORTAFOGLI DI MINI BOND
Nel caso di concessione di garanzia del Fondo per un portafogli di mini bond, si stabilisce che le singole operazioni di sottoscrizione di mini bond che compongono il portafoglio devono essere, ciascuna, di importo non superiore al 3 percento del valore nominale complessivo dei titoli che compongono il portafoglio di mini bond.
Inoltre, l'accesso alla garanzia è condizionato dal fatto che il valore nominale complessivo dei titoli che compongono il portafoglio di mini bond deve essere compreso in un range tra i 50.000.000,00 e i 300.000.000,00 di euro.
SOGGETTI BENEFICIARI FINALI
Le disposizioni operative pubblicate dal Medio Credito Centrale elencano una serie di requisiti che devono riguardare i soggetti beneficiari finali:
-> per le Pmi e Consorzi è richiesta l'iscrizione nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di commercio competente per territorio;
-> devono essere valutati economicamente e finanziariamente sani dal Gestore – MCC;
-> non devono aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea (Dpcm 23 maggio 2007);
-> non devono essere imprese in difficoltà.
Infine, i soggetti beneficiari finali con sede legale e/o operativa situata in Toscana non sono ammessi a fruire della garanzia diretta.
I soggetti richiedenti devono effettuare la valutazione circa l'ammissibilità dei beneficiari finali alla garanzia del Fondo nonché delle operazioni di sottoscrizione di mini bond, attraverso la verifica:
- del possesso dei requisiti, soggettivi ed oggettivi, per l'accesso alla garanzia;
- della conformità, con riferimento alla finalità e alle caratteristiche dell'operazione, a quanto richiesto dal decreto del 5 giugno 2014.
In ordine ai requisiti, si specifica che andranno accertati i parametri riferiti a micro, piccola e media impresa in aggiunta al settore di attività economica in cui opera il beneficiario finale.
I beneficiari finali devono svolgere l’attività nei settori indicati dalle disposizioni operative.
La garanzia diretta può essere concessa sia secondo il regime de minimis che secondo il regime agevolativo previsto dal Regolamento CE n. 800/2008, in caso di mini bond emessi a fronte di investimenti; sono esclusi quelli emessi da soggetti beneficiari finali ammissibili esclusivamente ai sensi del regime de minimis.
INTERVENTI DEL FONDO
La copertura del Fondo non può essere superiore all'80% della c.d. “tranche junior” ossia la quota del portafoglio di mini bond che sopporta le prime perdite registrate dal medesimo portafoglio; in ogni caso non può superare l'8% del valore nominale complessivo dei titoli.
E' possibile che tale misura sia aumentata qualora la copertura venga finanziata con risorse derivanti da Regioni o Province autonome o da altri enti e organismi pubblici.
Con riferimento alla singola operazione di sottoscrizione di mini bond compresa nel portafoglio garantito, fermo l'importo massimo garantibile, il Fondo copre, nella misura massima dell'80%, la perdita registrata sulla singola operazione, con riferimento all'ammontare massimo dell'esposizione per capitale e interessi contrattuali e di mora del soggetto richiedente nei confronti del soggetto beneficiario finale, fino al raggiungimento dei limiti suddetti.
La garanzia del Fondo su portafogli di mini bond è attiva anche durante il periodo di costruzione del portafoglio garantito, coprendo le eventuali perdite che si dovessero manifestare durante tale periodo.
LE REGOLE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEI MINI BOND
I soggetti richiedenti sono tenuti a comunicare, attraverso il portale del Fondo di Garanzia, che sia avvenuta la delibera di sottoscrizione del mini bond entro il termine perentorio di 3 mesi dalla data di delibera del Comitato (organo cui è affidata l’amministrazione del Fondo).
A pena di inefficacia, l’operazione deve essere sottoscritta entro 6 mesi dalla data di delibera del Comitato. L’operazione si ha per sottoscritta quando avviene il versamento al soggetto beneficiario finale emittente dell’importo corrispondente alla sottoscrizione.
DURATA DELLA GARANZIA DIRETTA
Per le operazioni di sottoscrizione di mini bond, la garanzia diretta ha effetto dalla data di sottoscrizione del mini bond e dura:
fino
allo scadere dell’ultima rata del piano
di ammortamento (o dell’intera operazione se si prevede il
rimborso unico a
scadenza)
ovvero
fino alla data dell’eventuale esercizio dell’opzione di conversione dei mini bond, se prevista
ovvero
fino alla data dell’eventuale cessione della titolarità dei mini bond.
ovvero
fino alla data dell’eventuale esercizio dell’opzione di conversione dei mini bond, se prevista
ovvero
fino alla data dell’eventuale cessione della titolarità dei mini bond.
ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA
Il recupero del credito, da parte dei soggetti richiedenti, si avvia in caso di inadempimento del soggetto beneficiario finale; questo riceverà l’intimazione del pagamento dell’ammontare del debito per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora.
La comunicazione verrà effettuata tramite raccomandata A/R o con altri mezzi idonei a fornire certezza della data di invio.
Nello stesso tempo, i soggetti richiedenti comunicano al Gestore - MCC, mediante Portale del Fondo di Garanzia, l’avvio delle procedure di recupero.
Trascorsi 60 giorni dalla data di avvio delle procedure di recupero senza che sia stato effettuato il pagamento degli importi dovuti da parte dei soggetti beneficiari finali, i soggetti richiedenti possono richiedere l’attivazione del Fondo.
NORME E PRASSI |
D.L. n.
145/2013, convertito con L. n. 9/2014 - Art. 12, co. 6-bis
- Mef/Mise, Decreto 5 giugno 2014 - Circolare Banca del Mezzogiorno - MCC n. 674 del 23 ottobre 2014 |
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