Più facile chiedere e ottenere l’assegno sociale

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Più facile chiedere e ottenere l’assegno sociale

Anche i Patronati e gli altri intermediari abilitati possono presentare domanda di assegno sociale per il cittadino e attraverso la nuova piattaforma online rilasciata, in via sperimentale, dall’INPS a maggio 2023.

Lo ha reso noto lo stesso Istituto con il messaggio n. 3434 del 29 settembre 2023, ufficializzando contestualmente il prossimo avvio di una nuova fase di sperimentazione che coinvolgerà gli step successivi alla presentazione della domanda.

Concentriamoci ora sulla prestazione in oggetto, vale a dire l’assegno sociale, e su cosa fare per ottenerlo.

Assegno sociale: come e quando spetta

L'assegno sociale è una prestazione di natura assistenziale erogabile a cittadini italiani, o comunitari iscritti all'Anagrafe del comune di residenza, o extracomunitari familiari di cittadino comunitario, o extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e a cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria, in possesso dei seguenti requisiti:

  • 67 anni di età;
  • che versino in stato di bisogno economico, da accertare in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al cumulo del reddito del coniuge per i cittadini coniugati;
  • con residenza effettiva in Italia e soggiornanti legalmente e in via continuativa in Italia da almeno 10 anni.

NOTA BENE: La verifica del possesso dei requisiti socioeconomici e della effettiva residenza è rinnovata annualmente.

La prestazione è esentasse, ma non reversibile ai familiari superstiti.

Per il 2023 l’importo dell’assegno è pari a 503,27 euro per 13 mensilità e il limite di reddito è pari a 6.542,51 euro annui e 13.085,02 euro, se il soggetto è coniugato.

Importo

Beneficiari

Assegno in misura intera

Ai non coniugati senza reddito

Ai coniugati con reddito familiare inferiore al totale annuo dell'assegno.

Assegno in misura ridotta

Ai non coniugati con reddito inferiore all'importo annuo dell'assegno

Ai coniugati con reddito familiare compreso tra l'ammontare annuo dell'assegno e il doppio dell'importo annuo dell'assegno.

 

Si elencano di seguito i redditi da considerare e quelli da non computare ai fini del limite reddituale previsto per l’assegno sociale.

Redditi rilevanti

 

  • Redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva
  • Redditi esenti da imposta
  • Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private)
  • Redditi soggetti a imposta sostitutiva come interessi postali e bancari, interessi dei CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e Società per Azioni, ecc.
  • Redditi di terreni e fabbricati
  • Pensioni di guerra
  • Rendite vitalizie erogate dall'INAIL
  • Pensioni dirette erogate da Stati esteri
  • Pensioni e assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi
  • Assegni alimentari corrisposti a norma del Codice civile.

Redditi non rilevanti

  • Trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
  • Reddito della casa di abitazione;
  • Competenze arretrate soggette a tassazione separata;
  • Indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili e le indennità di comunicazione per i sordi;
  • Assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 1915-1918.

Come fare domanda

Il cittadino in possesso dei requisiti summenzionato può fare domanda di assegno sociale direttamente o rivolgendosi anche a Istituti di patronato e altri intermediari abilitati all’interno della nuova piattaforma online rilasciata dall’INPS.

In alternativa ci si può rivolgere al Contact center dell’INPS.

NOTA BENE: L’accessoalla piattaforma, consentito con identità digitale (SPID di almeno Livello 2, CIE o CNS) e cliccando sullo specifico profilo di appartenenza, è possibile dal portale dell’INPS seguendo il seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per persone a basso reddito” > “Assegno sociale” oppure cliccando sulla scheda di presentazione della prestazione.

È possibile scegliere se consultare una dichiarazione già presentata o compilare una nuova domanda.

Seguendo le istruzioni fornite con il messaggio n. 2003 del 30 maggio 2023, si fa presente che, una volta inserito il codice fiscale, la domanda si presenta precompilata relativamente alla cittadinanza e alla residenza (entrambi i dati possono essere accettati o modificati) e ai trattamenti erogati dall’INPS.

Occorrerà invece inserire le seguenti informazioni:

  • lo stato civile “separata/o” ovvero “divorziata/o”, con l’indicazione degli estremi della sentenza di separazione/divorzio ovvero del decreto di omologazione della separazione consensuale/modifica delle condizioni della separazione (Organo giudiziario emanante, relativa sezione, data di deposito in cancelleria e numero), qualora il provvedimento giudiziario non sia stato allegato alla domanda su iniziativa del richiedente.
  • per i cittadini extracomunitari, il titolo di soggiorno di cui è in possesso.
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