Piccoli prestiti, l’ausiliario resta

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lavoro della Cassazione, con la sentenza n. 18698 del 2006, intervenendo nel caso del licenziamento di un dipendente di una clinica privata reo di aver chiesto in prestito piccole somme di denaro ai degenti, regolarmente restituite in breve tempo, ha stabilito che tale licenziamento è illegittimo ritenendo il comportamento del dipendente non così grave da ledere in maniera irrimediabile il rapporto di fiducia  con il datore di lavoro. Tanto più che, nel caso esaminato, non si è riscontrato che la circostanza del rifiuto del prestito potesse ingenerare il timore da parte dei ricoverati di non ricevere adeguata assistenza, in quanto la qualifica di semplice ausiliario e le mansioni di pulizia espletate dal lavoratore nella casa di cura, non sono risultate così importanti da poter rappresentare minaccia di ritorsioni.

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