Piccoli coloni, pubblicate le aliquote INPS 2021

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Piccoli coloni, pubblicate le aliquote INPS 2021

In aumento, per l’anno 2021, l’aliquota contributiva dovuta dai piccoli coloni e compartecipanti familiari. Infatti, si è passati dal 44,63% al 44,83%. L’incremento grava esclusivamente a carico del concedente, che sale dal 35,79% al 35,99%; mentre rimane invariata, rispetto allo scorso anno, l’aliquota del concessionario (pari all’8,84%).

L’innalzamento del costo contributivo è attribuibile all’art. 3, co. 1 e 2 del D.Lgs. n. 146/1997, che dispone un incremento annuale – dello 0,20% - dell’aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld) per la generalità delle aziende agricole. La scalata continuerà fino a raggiungere l’aliquota contributiva oggi prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti.

La notizia della pubblicazione della tabella contenente le aliquote contributive per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari, in vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, è stata fornita dall’INPS, con la circolare n. 97 del 5 luglio 2021.

Piccoli coloni e compartecipanti familiari nel Fpld, aliquota 2021

Come accennato in premessa, per quest’anno si è verificato un ulteriore incremento dei livelli contributivi a carico dei concedenti, rendendo il costo contributivo ancora più oneroso. In particolare, l’aliquota contributiva è passata dal 20,35% al 20,55% (esclusa la quota base pari allo 0,11%) Da notare, che l’aumento ha riguardato esclusivamente la quota a carico del concedente, e non anche quella del concessionario (dipendente). Per quest’ultimo, quindi, l’aliquota INPS rimane ferma all’8,84%, poiché è già stato raggiunto il carico contributivo massimo previsto dalla legge.

Complessivamente, quindi, il costo contributivo (escluse le altre voci) ammonta al 29,39%, derivante dalla somma di 20,55% + 8,84%.

Riduzione degli oneri sociali per piccoli coloni e compartecipanti familiari

I concedenti che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, sono esonerati dal corrispondere alcune aliquote. In particolare, ai sensi dell’art. 120 della L. n. 388/2000 (Legge Finanziaria 2001), non sono dovute le seguenti voci:

  • assegni familiari (0,43%);
  • tutela maternità (0,03%);
  • disoccupazione (0,34%);
  • esonero ex art. 1, c. 361/362, L. n. 266/2005 (1%).

Contributi INAIL per piccoli coloni e compartecipanti familiari

Per quanto riguarda, invece, i contributi INAIL per l’assistenza infortuni sul lavoro, bisogna applicare il:

  • 10,125% per l’assistenza infortuni sul lavoro;
  • 3,1185% per l’addizionale infortuni sul lavoro.

Salari medi dei piccoli coloni e compartecipanti familiari

L’art. 1, co. 785 della L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) ha stabilito che per tutti i lavoratori autonomi dell'agricoltura continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nell'art. 28 del Dpr. n. 488/1968 e dall'art. 7 della legge 233/1990, che prevedono l’applicazione del salario medio provinciale ai fini del calcolo dei contributi.

Agevolazioni dei piccoli coloni e compartecipanti familiari

Sul versante delle agevolazioni, l’art. 1, co. 45 della L. n. 220/2010 (Legge di Stabilià 2011) ha previsto che - dal 1° agosto 2010 - i soggetti che risiedono nelle zone montane possono versare solo il 25% dell’ammontare contributivo complessivamente dovuto; chi abita, invece, nelle zone svantaggiate ha diritto a uno sconto del 68% (è dovuto il 32%).

Modalità di pagamento per piccoli coloni e compartecipanti familiari

Per concludere, l’INPS ricorda che i contributi devono essere versati mediante il modello F24 presso qualsiasi istituto di credito o ufficio postale, entro i seguenti termini:

  • 16 luglio 2021;
  • 16 settembre 2021;
  • 16 novembre 2021;
  • 17 gennaio 2022.

Il concedente del rapporto di piccola colonia/compartecipazione familiare, in possesso di Pin INPS, può visualizzare dal sito dell’Istituto Previdenziale la lettera contenente il dettaglio contributivo. Inoltre è possibile stampare la delega di pagamento F24 accedendo ai servizi online per il cittadino, selezionando la voce “Modelli F24 – Rapporti di lavoro PC/CF”.

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