Piattaforma cessione crediti aggiornata. Istruzioni per utilizzo in compensazione

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Piattaforma cessione crediti aggiornata. Istruzioni per utilizzo in compensazione

Aggiornato al mese di giugno il manuale dell’Agenzia delle Entrate per l’utilizzo della Piattaforma di cessione dei crediti, con la quale i titolari di crediti d’imposta cedibili possono comunicare l'eventuale cessione dei crediti a soggetti terzi, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Ricorda l’Agenzia che attualmente con la Piattaforma possono essere comunicate le cessioni:

  • dei bonus edilizi;
  • del tax credit vacanze;
  • del credito d’imposta ACE.

Per quanto riguarda i bonus edilizi, la Piattaforma è utile ai fornitori/cessionari di visualizzare e accettare le transazioni, per utilizzare in compensazione il credito tramite modello F24. Fino a quando la transazione non viene accettata, sono inibite compensazioni o ulteriori cessioni.

Nel manuale aggiornato sono presenti indicazioni e istruzioni riguardanti i crediti “tracciabili” e quelli “non tracciabili”.

Al momento, rimanendo nell’ambito dei bonus edilizi, sono soggette alla tracciatura e al divieto di cessione parziale le cessioni successive alla prima delle rate annuali dei crediti derivanti dalle opzioni per la “prima cessione” del credito o per lo sconto in fattura, comunicate all’Agenzia delle Entrate dal 1° maggio 2022, ad eccezione per le comunicazioni inviate dal 9 al 13 maggio 2022 in relazione alle spese del 2020 e del 2021.

Cosa implica la tracciabilità? Che in qualsiasi momento è possibile ricostruirne i movimenti e risalire alla detrazione dalla quale ha avuto origine il credito stesso.

Per la tracciatura, al momento del primo caricamento sulla Piattaforma delle singole rate annuali in cui è suddivisa la detrazione, viene attribuito un “Codice identificativo univoco” che si compone:

  • di un protocollo (17 caratteri) e di un progressivo (7 caratteri) della comunicazione dell’opzione (prima cessione o sconto) da cui deriva il credito;
  • di un ulteriore progressivo di 6 caratteri assegnato automaticamente dalla Piattaforma, per distinguere, all’interno di ciascuna comunicazione, le varie rate e i relativi titolari originari della detrazione.

Dopo la prima opzione, ciascuna rata annuale in cui è stata suddivisa la detrazione deve essere ceduta distintamente e solo per intero; quindi, per ogni rata, le cessioni successive alla prima conservano il “Codice identificativo univoco” della rata stessa.

Scelta per l’utilizzo in compensazione dei crediti “tracciabili”

Per ciascuna rata annuale dei crediti “tracciabili” (non cedibile parzialmente), la cessione è alternativa all’utilizzo in compensazione con modello F24.

Nell’ipotesi in cui il cessionario intenda utilizzare in compensazione una o più rate (già accettate), va effettuata la comunicazione di tale scelta (irrevocabile) tramite la Piattaforma.

Nel manuale si specifica che tale scelta può essere comunicata in qualsiasi momento, anche lo stesso giorno dell’utilizzo del credito, purchè prima dell’invio dell’F24, fermi restando i termini di utilizzo di ciascuna rata annuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento della rata stessa). Ciò può anche avvenire in più soluzioni, tramite distinti modelli F24, presentati anche in momenti diversi.

La stessa Agenzia suggerisce di non effettuare la comunicazione dell’opzione per la compensazione con grande anticipo rispetto al momento in cui dovrà essere inviato l’F24. Questo perché, appunto, la scelta è irrevocabile e le rate destinate alla compensazione tramite modello F24 non potranno più essere cedute.

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