Piano finanziario unitario solo con facoltà di recesso del cliente

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La sottoscrizione di un contratto di investimento finanziario, complesso ma unitario, non può avvenire al domicilio del cliente qualora non preveda la clausola di recesso.

Sulla scorta di detto assunto, la Cassazione – sentenza n. 1584 del 3 febbraio 2012 - ha confermato la decisione con cui la Corte d’appello di Genova aveva ritenuto che un piano d’investimento del Monte dei Paschi di Siena, denominato "4You", essendo di natura unitaria, dovesse soggiacere alle regole dell'offerta fuori sede, secondo cui il cliente ha la facoltà di recesso entro sette giorni dalla sottoscrizione.

Nella specie, si trattava di un piano finanziario complesso ed unitario in cui era prevista: l'erogazione da parte della banca di un mutuo, l'utilizzo della somma mutuata per l'acquisto di obbligazioni, la costituzione di un pegno in favore della banca, l'accensione di un conto deposito titoli e di un conto corrente.
Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 29 - Il piano finanziario unitario non si firma fuori sede – Galimberti

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