Piano di welfare aziendale. Servizi esenti per categoria omogenea di lavoratori

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Piano di welfare aziendale. Servizi esenti per categoria omogenea di lavoratori

Con la risposta n. 10 del 25 gennaio 2019, l’Agenzia delle Entrate analizza l’interpello proposto da una società che chiedeva di conoscere il corretto trattamento fiscale di un piano di welfare, il quale prevedeva una serie di servizi destinati a diverse categorie di lavoratori (nello specifico: lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, un lavoratore con contratto di somministrazione e uno stagista).

Al fine di incrementare il livello di soddisfazione dei propri dipendenti e di ottimizzare i costi aziendali, la società - gestita da un amministratore unico – vuole introdurre, con oneri a proprio carico, un “Piano Welfare” mettendo a disposizione tre benefit, diversificati in base a categorie omogenee, mediante uno specifico regolamento aziendale in adempimento di un obbligo negoziale.

La stessa si rivolge all’Amministrazione finanziaria per sapere se sia possibile applicare il regime di esclusione da imposizione sul reddito di lavoro dipendente previsto dall’articolo 51 TUIR anche a favore dei titolari di reddito di lavoro assimilato al lavoro dipendente nonché al lavoratore in somministrazione e se, con specifico riferimento all’offerta della categoria “manager” di un corso privato di lingua (fuori dal circuito scolastico), sia possibile - ai fini dell’esclusione dal reddito – consentire l’acquisto diretto del corso da parte dei beneficiari e il successivo rimborso del datore di lavoro dietro presentazione di idonea documentazione fiscale.

Agenzia: i benefit devono essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti

Più volte in passato, l’Amministrazione finanziaria si è espressa sulle condizioni per l’applicabilità dell’articolo 51 del Tuir, specificando che affinché si determini l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, occorre che congiuntamente:

  • le opere e i servizi siano messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti;

  • le opere e i servizi riguardino esclusivamente erogazioni in natura e non erogazioni sostitutive in denaro;

  • le opere e i servizi perseguano specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale o culto.


Con riferimento al caso di specie, dunque, l’Agenzia ritiene che le disposizioni del comma 2 dell’articolo 51 non si applicano se le somme o i servizi sono rivolti ad personam o costituiscono dei vantaggi solo per alcuni lavoratori.

Per esempio, quindi, non concorre al reddito di lavoro dipendente la fruizione del check-up cardiaco da parte degli addetti alla sala, che configurano una “categoria di dipendenti”.

Viceversa, invece, il regime esentativo non è applicabile all’amministratore unico della società e al direttore di sala, in quanto questi non configurano una “categoria di dipendenti”.

Pertanto, ad essi non è applicabile il regime di favore previsto dall’articolo 51 del TUIR, dal momento che l’erogazione dei beni welfare in loro favore configura un’offerta ad personam, anche in considerazione della circostanza che i servizi aventi finalità di educazione e istruzione (frequenza corso privato di lingua per i figli), nonché di assistenza sociale e sanitaria (assistenza domiciliare ai familiari anziani) non sono riconosciuti, neanche in misura graduata, agli altri destinatari del Regolamento del Piano Welfare Aziendale, ovvero agli addetti alla sala, in favore dei quali è previsto il solo servizio di check-up cardiaco.

Conclude così la risposta n. 10/2019: affinché i servizi riconosciuti da un datore di datore ai propri dipendenti non generino imponibile in capo a essi, è necessario che non siano rivolti ad personam o costituiscano vantaggi solo per alcuni e ben individuati lavoratori, ma siano estesi ad una categoria omogenea di lavoratori.

 

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