Più appeal per la somministrazione di lavoro
Autore: Cinzia Pichirallo
Pubblicato il 25 febbraio 2012
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Diviene più facile per gli addetti ai lavori utilizzare il contratto di somministrazione grazie al decreto legislativo approvato dal Cdm il 24 febbraio scorso con cui è stato eliminato, in alcuni ambiti specifici, l'obbligo di indicare le ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive per cui si ricorre alla somministrazione di lavoro.
Il comunicato stampa del Ministero del lavoro 24 febbraio 2012 afferma che, in questo modo, l’Italia recepisce la direttiva comunitaria n. 104 del 2008 ed evita una procedura di infrazione europea.
Gli operatori del settore erano da tempo mobilitati per rendere, normativamente, più accessibile utilizzare tale tipologia contrattuale. Infatti l'obbligo di indicare le ragioni per cui si utilizza la somministrazione comporta l'insorgere di numerosi contenziosi qualora la ragione sia ritenuta troppo generica.
Le tre ipotesi nelle quali non vige l'obbligo di indicare la causale, nell'ambito della somministrazione, sono:
- quando il lavoratore ha diritto e riceve gli ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno 6 mesi;
- quando il lavoratore rientra, ai sensi del regolamento Ce n. 800 del 2008, tra le categorie degli svantaggiati o molto svantaggiati (ossia i giovani senza occupazione, i disoccupati di lunga durata, i lavoratori over 50, stranieri, ecc.);
- casi individuati dalle parti sociali che potranno indicare, anche nei contratti collettivi, quando la causale va evitata.
PRONTUARIO LAVORO
- Il Sole 24 Ore, p. 22 - Meno formalismi con l'intesa delle parti - G. Fal.
- Il Sole 24 Ore, p. 22 - Lavoro in affitto senza causale – Prioschi
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