Peste Suina Africana: i contributi anche per danni all’export

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Peste Suina Africana: i contributi anche per danni all’export

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali dispone interventi per il sostegno delle imprese della filiera suinicola che hanno subìto danni indiretti dall’applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l’adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell’epidemia di peste suina africana (PSA).

Con tale fine è stato pubblicato il decreto del 28 luglio 2022 in Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre.

La misura di sostegno coinvolge le aziende toccate dal blocco delle esportazioni dei prodotti trasformati, a partire dal 13 gennaio 2022 al 30 giugno 2022, ubicate in comuni assoggettati alle restrizioni sanitarie (indicate nell’Allegato 1 al decreto).

Sono state stanziate risorse pari a 25 milioni di euro così ripartiti:

- il 60% è destinato alle PMI del settore della produzione agricola primaria;

- il 40% è destinato al settore della macellazione e della trasformazione.

Peste Suina: beneficiari dei contributi

I soggetti ammessi al contributo sono le piccole e medie imprese della produzione primaria e le imprese dei settori della macellazione, trasformazione di carni suine, colpite dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, tra cui:

  • allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso e da ingrasso (comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio), ubicati in uno dei comuni assoggettati a restrizioni sanitarie;
  • macelli di suini e aziende di trasformazione della carne suina (prosciuttifici, salumifici, sezionatori).

Quest’ultime devono ricadere in una delle seguenti condizioni:

  • essere ubicate in Piemonte, Liguria, Lazio e Abruzzo;
  • nel 2021 avere utilizzato suini o carni suine provenienti dalle predette Regioni;
  • nel 2021 avere esportato carni suine o prodotti trasformati a partire dalle carni suine in almeno uno dei Paesi di cui all’elenco allegato 2 del decreto.

Misure sostenute

La misura andrà a compensare le perdite dovute a:

  • deprezzamento dei riproduttori, dei suinetti, dei suini di allevamento e da macello per vendita anticipata o differita degli animali;
  • mancata produzione per l’interruzione della riproduzione delle scrofe;
  • prolungamento vuoto sanitario;
  • costi di produzione per prolungamento allevamento (Blocco movimentazione);
  • stima dei danni causati dalla riduzione della macellazione;
  • distruzione e distoglimento della merce per mancato export;
  • stima dei danni causati dal mancato export.

Le imprese della produzione primaria possono ricevere fino ad un massimo del 100% del danno totale subìto, calcolato, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari riportati nella Tabella A.

Per le aziende al di fuori della produzione agricola primaria, gli indennizzi sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 (de minimis).

Peste suina: domande

Gli interessati devono presentare apposta domanda, telematicamente, all’Organismo pagatore riconosciuto territorialmente competente, in base alla sede legale dell’impresa, nel rispetto delle istruzioni impartite dall’Organismo pagatore stesso.

Allegati

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