Permuta senza spiegazioni a rischio elusività
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 01 dicembre 2014
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Con la sentenza n. 1926/10/14 del 10 novembre 2014, la Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna ha parzialmente confermato la decisione con cui i giudici di primo grado avevano dichiarato la legittimità di un avviso di liquidazione disposto dall'agenzia delle Entrate ai fini del recupero delle imposte di registro ed ipocatastali sul valore venale di un immobile che era stato oggetto di atto notarile definito come “atto di permuta” con attribuzione a favore del terzo.
Le parti avevano ritenuto di tassare tale atto come compravendita in regime agevolato “prima casa” mentre per l'Ufficio il medesimo andava tassato anche come permuta.
Con la sentenza impugnata, i giudici di prime cure avevano, da una parte, accolto il ricorso del contribuente in materia di sanzioni e loro applicabilità, dall'altra, aderito alle motivazioni del Fisco e confermato l'accertamento in considerazione della circostanza che nell'atto notarile non risultavano le finalità perseguite dalle parti e che il contribuente non aveva precisato i motivi del suo comportamento tanto che, in tale contesto, i medesimo potevano essere ricondotti solo al perseguimento di un puro risparmio di imposta.
La Ctr ha ritenuto l'operato dei giudici provinciali immune da vizi e censure posto che, nel caso in esame, l'Ufficio aveva dimostrato l'intento elusivo alla base dell'operazione considerando che la permuta, ai sensi dell'articolo 1552 del Codice civile, è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti reali, da un contraente all'altro.
E per la Commissione regionale, affermare che l'atto di permuta con attribuzione a favore di terzo del risultato di tale operazione non comporti alcun effetto traslativo a favore del contribuente è sì valido a livello civilistico ma è errato sotto il profilo tributario sostanziale.
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