Permesso solo per la collaborazione processuale
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 30 dicembre 2010
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E' stato confermato, da parte dei giudici di Cassazione – sentenza n. 45593 del 29 dicembre 2010 – il diniego pronunciato dal Tribunale di sorveglianza di Roma nei confronti dell'istanza di permesso premio presentata da un detenuto ai sensi dell'articolo 58 ter dell'ordinamento penitenziario, a beneficio dei collaboratori di giustizia.
In particolare, è stata ritenuta insufficiente, ai fini della concessione del permesso, l'attività di informatore prestata dal detenuto nell'ambito pre-processuale o extra processuale, e non confluita in alcun contenitore giudiziario. Tale collaborazione – precisa la Corte – non costituendo attività prestata in ambito processuale, versata in atti ed utilizzata a fini probatori, era da considerare alla pari di una semplice confidenza.
- Il Sole24Ore – Norme e Tributi, p. 25 - Permesso negato al semplice confidente
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