Permesso di soggiorno per motivi familiari
Pubblicato il 09 maggio 2018
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La questione sulla possibilità di svolgere attività lavorativa da parte dei cittadini extraUE nelle more del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari è da sempre molto sentita.
Con nota congiunta del 7 maggio 2018, prot. n. 4079, il Ministero del Lavoro e l’INL hanno ricordato che il permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari consente al cittadino straniero di svolgere nel nostro Paese attività di lavoro subordinato o autonomo fino alla scadenza dello stesso e senza la necessità di convertirlo in permesso per lavoro subordinato, fermi restando i requisiti minimi di età previsti dalla normativa nazionale.
Inoltre, il TUI consente al soggetto richiedente permesso per lavoro subordinato, di svolgere temporaneamente l’attività lavorativa per la quale è stato autorizzato il suo ingresso nelle more del suo rilascio o del rinnovo, purché:
- la domanda di rilascio sia stata presentata entro 8 giorni dall’ingresso sul territorio italiano, all’atto della stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione oppure, in caso di rinnovo, prima della scadenza del permesso;
- il richiedente sia in possesso del modulo di richiesta del permesso di soggiorno e della ricevuta rilasciata dal competente ufficio, attestante la presentazione della domanda.
Nonostante tale disposizione non venga espressamente ribadita anche per i richiedenti il permesso di soggiorno per motivi familiari, tenendo conto del fatto che tale permesso consente allo straniero di svolgere attività lavorativa senza la necessità di ottenere anche un permesso per lavoro subordinato, Ministero ed Ispettorato ritengono che i soggetti richiedenti il permesso di soggiorno per motivi familiari possano iniziare a svolgere l'attività lavorativa avvalendosi, ai fini della prova del regolare soggiorno sul territorio dello Stato e della possibilità di instaurare un regolare rapporto di lavoro, della semplice ricevuta postale attestante la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
- eDotto.com – Edicola del 23 giugno 2017 – ANF anche agli extraUE con permesso unico di lavoro di durata superiore a sei mesi – Schiavone
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