Permesso di soggiorno per motivi familiari, allo straniero che convive

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Permesso di soggiorno per motivi familiari, allo straniero che convive

Il Consiglio di Stato, Sezione terza, accogliendo le ragioni di una cittadina extracomunitaria, ha ritenuto illegittimo, dunque ha annullato, il provvedimento emesso nei suoi confronti dalla Questura, con cui era stata respinta la sua domanda volta ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Era stato difatti ritenuto che il reddito percepito dalla donna non fosse idoneo né sufficiente al suo sostentamento nel territorio nazionale.

Il Collegio amministrativo, pur riconoscendo nella specie la natura sostanzialmente fittizia del rapporto di lavoro (collaborazione domestica), ha tuttavia ravvisato un evidente e dichiarato rapporto di convivenza tra la cittadina straniera ed il suo “datore di lavoro”; sicché la Questura avrebbe dovuto valutare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell’art. 30 comma 1 lett. b) D.Lgs. n. 286/1998. Detta ultima disposizione, infatti, seppur introdotta per regolare i rapporti sorti da unioni matrimoniali, non può non applicarsi, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata, anche “al partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale” (secondo la formulazione di cui all’art. 3, comma 2 D. Lgs. n. 30/2007).

Vita privata e familiare” oltre il matrimonio; estesa alle unioni di fatto

Una simile interpretazione – spiega il Consiglio di Stato con sentenza n. 5040 del 31 ottobre 2017 – risponde in primis al fondamentale principio di eguaglianza sostanziale, ormai consacrato, a livello di legislazione interna, anche dalla recente Legge n. 76/2016 in tema di convivenza di fatto. Ma risponde altresì alle indicazioni in proposito fornite dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, che all’art. 8, par. 1 Cedu ha chiarito la nozione di “vita privata e familiare”, inclusiva ormai non solo delle relazioni consacrate dal matrimonio, ma anche delle unioni di fatto nonché, in generale, dei legami esistenti tra i componenti del gruppo designato come famiglia naturale.

 

 

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