Permessi elettorali dei dipendenti 2024: come devono essere gestiti
Pubblicato il 05 giugno 2024
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Nelle date dell’8 e del 9 giugno 2024 si svolgono le elezioni europee per il rinnovo dei membri del Parlamento Europeo, le elezioni Regionali in Piemonte e le elezioni amministrative in diversi Comuni.
I soggetti impegnati ai seggi avranno diritto a richiedere i c.d. permessi elettorali.
Elezioni giugno 2024
L’apertura dei seggi è prevista per la prima giornata dalle ore 14:00 alle 22:00 e per la seconda dalle ore 7:00 alle 23:00 (per le Regionali in Piemonte nella giornata di sabato dalle ore 15:00 alle 23:00)
Lavoratori subordinati e diritto ai permessi elettorali
L’art. 11, legge 23 marzo 1990, n. 53, che ha sostituito l’art. 119, T.U. n. 361/1957. prevede una disciplina specifica per i soggetti chiamati a svolgere le attività ai seggi elettorali sulla base di leggi della Repubblica o delle regioni. Ci si riferisce, dunque, ai lavoratori che ricoprono le seguenti funzioni presso i predetti seggi:
- presidente e vice presidente di seggio;
- segretario;
- scrutatori;
- rappresentanti di lista o di gruppo di candidati.
Per tali lavoratori (a tempo determinato o indeterminato), oltre il diritto ad assentarsi dal luogo di lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni, i giorni di assenza dovranno essere considerati, a tutti gli effetti giorni di attività lavorativa.
Tale diritto è garantito per consentire ai cittadini di partecipare attivamente al processo democratico senza subire penalizzazioni sul posto di lavoro.
NOTA BENE: Il datore di lavoro non può impedire in alcun modo ai propri dipendenti di adempiere a tale compito.
I diritti e doveri dei lavoratori
L’art. 1, legge 29 gennaio 1992, n. 69, statuisce che i predetti lavoratori hanno diritto:
- al pagamento di specifiche quote retributive, aggiuntive rispetto all’ordinaria retribuzione mensile, a titolo di compensazione economica per i giorni in cui prestano servizio elettorale;
- a riposi compensativi alternativi al pagamento aggiuntivo, per i giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.
Fermo restando eventuali procedure espressamente previste dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro, il dipendente nominato presidente, segretario, scrutatore o rappresentante di lista, deve, in applicazione dei principi di correttezza e buona fede:
- preavvertire il datore di lavoro della sua assenza, con congruo anticipo, facendo pervenire a quest’ultimo copia della convocazione trasmessa dall’ufficio elettorale competente;
- alla conclusione delle operazioni elettorali, produrre il certificato di presenza al seggio contenente l’indicazione dell’orario e della giornata di inizio e di fine delle operazioni elettorali.
Calcolo della retribuzione
Ai fini della determinazione della retribuzione da corrispondere ai lavoratori è necessario distinguere il sistema di paga adottato per il rapporto di lavoro: o in misura fissa mensile o a base oraria.
In applicazione della normativa vigente, è possibile affermare, in genere, che:
- i giorni lavorativi devono essere retribuiti con la normale retribuzione spettante al dipendente, sottoforma di permesso retribuito;
- i giorni festivi o non lavorativi (ad esempio sabato 8 giugno laddove la prestazione lavorativa si svolga dal lunedì al venerdì) daranno diritto ad una quota di retribuzione aggiuntiva pari a 1/26 della retribuzione mensile ovvero a giorni di riposo compensativi.
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