Permessi di soggiorno a seguito di trasferimento intra- societario

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Permessi di soggiorno a seguito di trasferimento intra- societario

Facendo seguito alla circolare congiunta tra Ministero dell’Interno e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 517 del 9 febbraio 2017, il Ministero dell’Interno ha fornito ulteriori istruzioni operative in merito al rilascio dei permessi di soggiorno ai cittadini stranieri che fanno ingresso in Italia a seguito di trasferimento intra- societario.

Il cittadino straniero che entra in Italia a seguito di trasferimento intra-societario deve dichiarare la propria presenza, entro otto giorni dall'ingresso, allo Sportello Unico per l’immigrazione che ha rilasciato il nulla osta e, in tale occasione, allo stesso sarà consegnato il “modello 209”, che dovrà essere presentato direttamente all’Ufficio Immigrazione per l’ottenimento del permesso di soggiorno, in quanto, nel caso di specie, non è previsto l’invio telematico della richiesta al sistema informatico della Società Poste Italiane.

Il SUI invierà, per PEC, copia in formato elettronico del “modello 209" all’Ufficio Immigrazione della locale Questura, con l’indicazione della data in cui lo straniero dovrà presentarsi per l’acquisizione delle impronte ed il conseguente rilascio della ricevuta di soggiorno.

La circolare del Ministero dell’Interno, prot. n. 2772 del 26 giugno 2017, si conclude sensibilizzando gli Sportelli Unici affinché il procedimento di rilascio delle autorizzazioni al soggiorno si concluda nei 45 giorni dalla dichiarazione di presenza.

Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 13 gennaio 2017 – Trasferimenti intrasocietari extraUE – Schiavone

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