Permessi 104. Licenziamento previa verifica dell'abusiva fruizione del beneficio

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Permessi 104. Licenziamento previa verifica dell'abusiva fruizione del beneficio

Verrà sottoposta ad un nuovo esame di merito la vicenda di un lavoratore, oppostosi al licenziamento irrogatogli per abusivo utilizzo dei permessi ex Legge 104.

I giudici di primo e secondo grado ne avevano rigettato le doglianze e per questo il dipendente si era rivolto alla Suprema corte.

In particolare, la Corte d'appello aveva accertato che la condotta tenuta dallo stesso - il quale, durante il giorno, si era più volte assentato dal domicilio dell'invalida cui doveva prestare assistenza - integrasse l'abuso contestato e costituisse una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede, realizzando un'indebita percezione dell'indennità da parte dell'istituto previdenziale.

Secondo quanto evidenziato, le caratteristiche dell'invalidità dell'assistita - gravemente obesa ed incapace di muoversi da sola tanto da necessitare di assistenza per ogni cosa - comportavano che il dipendente dovesse rimanere nei pressi della stessa per assisterla ed avrebbe potuto allontanarsi solo per brevissimi periodi.

Tuttavia, l'assenza dal domicilio dell'assistita si era protratta praticamente per l'intera giornata, escluso l'orario di pranzo e di cena; durante le ore di assenza, inoltre, risultava che fossero state disbrigate diverse incombenze.

In tale contesto, la spiegazione resa dal lavoratore - di essere stato impegnato nella ricerca di un letto antidecubito - non era risultata credibile.

In sede di Cassazione, l'uomo aveva fatto valere la violazione e falsa applicazione dell'art. 33 della Legge n. 104/1992 in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.

Il ricorrente, in particolare, aveva precisato di essere stato assegnato al turno notturno e di aver chiesto di beneficiare del permesso poiché doveva prestare assistenza all'invalida proprio durante le ore notturne.

Egli, a ben vedere, aveva assistito l'invalida per tutte le otto ore in cui avrebbe dovuto svolgere la sua attività lavorativa, utilizzando il permesso in maniera corretta.

La Corte territoriale, tuttavia, nel rigettare la sua domanda, non aveva tenuto conto del fatto che si trattava di un turno lavorativo posto a cavallo tra due giornate.

Per verificare, quindi, la corretta fruizione del permesso accordato si sarebbe dovuto valorizzare il periodo in cui l'attività lavorativa avrebbe dovuto essere prestata, tenendo conto del fatto che, trattandosi di turno notturno, durante le ore diurne nessuna attività lavorativa gli poteva comunque essere richiesta.

Con ordinanza n. 2235 del 25 gennaio 2023, la Suprema corte ha giudicato fondate le predette doglianze: la Corte di secondo grado era incorsa nella denunciata violazione di legge laddove - pur non essendo contestato in giudizio il fatto che il lavoratore aveva chiesto un permesso in relazione ad una giornata di lavoro in cui era stato assegnato ad un turno di notte - aveva ritenuto che l'essersi allontanato dal domicilio dell'invalida nelle ore diurne immediatamente precedenti costituisse uno sviamento della funzione assistenziale da svolgere nella giornata di permesso.

Alla luce di questa considerazione, gli Ermellini hanno cassato, con rinvio, la decisione di merito, disponendo un nuovo esame delle evidenze istruttorie, al fine di "verificare se, effettivamente, tenuto conto dei modi e dei tempi della prestazione e delle esigenze assistenziali dell'invalida, il lavoratore con la sua condotta si sia sottratto agli obblighi di assistenza in relazione ai quali il permesso era stato accordato".

Uso non corretto dei permessi 104, rilievo disciplinare

Nell'ordinanza in commento, il Collegio di legittimità ha ricordato alcuni principi già espressi dalla giurisprudenza in tema di uso improprio dei permessi 104.

In ipotesi di fruizione di questi ultimi - si legge nella decisione - l'assenza dal lavoro deve porsi in relazione causale diretta con l'assistenza senza che il dato testuale e la "ratio" della norma di riferimento ne consentano l'utilizzo in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente per la detta assistenza.

Il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l'abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell'Ente assicurativo ed ha rilievo anche ai fini disciplinari.

Si tratta di condotta che priva il datore di lavoro, ingiustamente, della prestazione lavorativa, in violazione dell'affidamento riposto nel dipendente.

In sede di valutazione della condotta del lavoratore, tuttavia, occorre tenere conto delle modalità con le quali la prestazione viene resa e, con riguardo al caso in esame, dei tempi della stessa.

Nel compiere tale operazione, inoltre, è necessario verificare, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, se effettivamente, durante il permesso dal lavoro, sia stato sottratto del tempo all'assistenza del disabile.

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