Perizia contrattuale con subdelega Da revocare
Pubblicato il 01 settembre 2016
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Ove le parti incarichino uno o più esperti di svolgere una perizia contrattuale, costituisce giusta causa di revoca la subdelega, da parte di essi, ad un diverso esperto dell’intero incarico valutativo ricevuto, salvo consenso esplicito in tal senso da parte dei mandanti.
E’ quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile, secondo cui, nel caso trattato, hanno errato i giudici territoriali nel non aver ritenuto viziata la perizia contrattuale, dal momento che si era dovuti ricorrere alla nomina di un c.t.u. per la vera stima.
Mandato da rifiutare Non delegare
Invero, nel dettaglio, i professionisti nominati dall'Ordine dei Farmacisti per valutare il valore di un’azienda, nel rendersi conto di non avere la capacità di svolgere l’incarico demandatogli, avrebbero dovuto rifiutarlo e non nominare, in loro vece, un altro esperto per provvedervi, essendo ciò al più ammesso solo per specifici elementi tecnici e non per l’intero compito ricevuto.
E ciò – conclude la Corte con sentenza n. 17443 del 31 agosto 2016 – non solo in ossequio al generale principio di correttezza nei rapporti interprivati (art. 1175 c.c.), ma anche alle norme specifiche sul mandato, ed in particolare l’art. 1710 c.c. sulla diligenza del mandatario, che impone a quest’ultimo di rendere note al mandante eventuali circostanze sopravvenute che possano determinare la revoca o la modificazione del mandato.
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