Perdite su crediti senza automatismi

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Le perdite su crediti sono sempre deducibili se il debitore è insolvibile e quindi viene assoggettato a procedure concorsuali (art. 101, comma 5, del Tuir). Non si applica un automatismo analogo nel caso generale di un componente negativo derivante dalla svalutazione per inesigibilità del debitore, dalla cessione volontaria di crediti o dalla rinuncia totale o parziale al credito stesso. Le perdite da cessione di crediti sono deducibili solo se il contribuente può dimostrare la sussistenza di elementi di certezza e precisione. Così, di recente, è stato replicato in Parlamento ad una interrogazione: risposta che conferma l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria e dei giudici della Cassazione. Proprio i Giudici di legittimità, infatti, hanno diffuso un orientamento secondo cui, anche nell’ipotesi di cessione del credito, il cedente, se vuole dedurre la perdita conseguita, deve dimostrare l’inesigibilità del credito, cioè la sussistenza di elementi che dimostrano l’insolvenza del debitore. Dunque, ai fini della deducibilità, occorre che la perdita abbia il requisito della certezza, quanto alla sua esistenza, e quello della oggettiva determinabilità, quanto al suo ammontare, in conformità al principio della competenza economica. La sussistenza dei suddetti requisiti e l’ammontare delle perdite su crediti devono trovare oggettivo riscontro negli atti intervenuti tra le parti.

L’abbandono delle procedure di recupero dei crediti é riconducibile a due motivazioni: la prima di natura economica, qualora non si ravvisi la convenienza perché i costi del recupero potrebbero azzerare le eventuali somme incassate, la seconda di natura strategico-commerciale, ritenendosi più opportuno abbandonare la specifica pretesa nei confronti di alcuni soggetti. In entrambi i casi è da verificare se la formale rinuncia oppure lo stralcio della partita di credito possano trovare riconoscimento fiscale. Se la rinuncia è formalizzata secondo le indicazioni del Codice civile, acquisisce i criteri della certezza e della definitività richiesti dal Tuir ai fini della deducibilità del componente negativo. Viceversa, se non si ravvisa una evidente giustificazione economica è possibile che ci si ritrovi esposti alle contestazioni del Fisco.

E’ in dirittura di arrivo il decreto legge che delinea le nuove regole per la deduzione delle spese di rappresentanza. Vi è grande attesa da parte delle imprese dal momento che la disciplina è già in vigore dal periodo d’imposta 2008, per cui è ora importante avere certezza degli effetti fiscali delle proprie scelte in termini di attività di natura promozionale. Il decreto, oltre a contenere una definizione generale delle spese di rappresentanza ed una casistica riconducibile ad essa, chiarisce la misura massima di deducibilità delle spese di rappresentanza complessive collegando tale importo ai ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa e salvaguardando comunque la deducibilità degli omaggi di valore unitario inferiore a 50 euro. Inoltre, esso risolve l’aspetto della relazione tra le spese di ospitalità e spese di rappresentanza e fornisce indicazioni circa gli adempimenti dei contribuenti e, in particolare, la documentazione che deve essere tenuta e, a richiesta, esibita all’Amministrazione finanziaria. Una volta identificate le spese di rappresentanza, infatti, si deve poi procedere a determinarne l’importo deducibile. Anche in questo caso si deve tener conto del principio di inerenza e riguardo alla deduzione si possono distinguere due categorie di spese: quelle deducibili senza alcun limite che coincidono con le spese per beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro; quelle deducibili entro un limite massimo pari a una percentuale dei ricavi e degli altri proventi della gestione caratteristica.

Per le imprese di nuova costituzione vale questo principio: le spese sostenute nei periodi d’imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi possono essere portate in diminuzione del reddito dallo stesso periodi d’imposta e di quello successivo sempre rispettando i limiti di congruità previsti.

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