Percorso operativo su vecchie e nuove regole dell’apprendistato
Pubblicato il 24 gennaio 2013
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La Legge n. 92/2012 è, in verità, intervenuta a modificare la disciplina contenuta in quel decreto legislativo. Si tratta, da un lato, di interventi che interessano trasversalmente tutte le tipologie di apprendistato disciplinate dal decreto (per la qualifica e per il diploma professionale, professionalizzante o contratto di mestiere, di alta formazione e ricerca), dall’altro, di interventi legati alla specifica disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante.
Tanto le “vecchie” (perché conservate dall’iniziativa legislativa) quanto le “nuove” disposizioni, necessitano di indicazioni operative, al fine di una corretta applicazione delle sanzioni.
Tra le criticità affrontate, in particolare il tema della mancata formazione (Obblighi formativi e accertamento delle violazioni; Obblighi formativi e sanzioni) e il rispetto dei vincoli numerici e di stabilizzazione propri di tale tipologia contrattuale (Limiti numerici di assunzione di personale apprendista).
Prosegue, perciò, l’azione ministeriale di informazione del personale ispettivo sull’applicazione corretta della disciplina sanzionatoria alla luce della riforma Fornero (Legge n. 92/2012).
OBBLIGHI FORMATIVI e SANZIONI
Comprensibilmente, la sanzione che l’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 167/2011 commina – nel qual caso, il personale ispettivo, oltre ad effettuare le relative comunicazioni all’Istituto, adotterà le consuete sanzioni amministrative legate al “disconoscimento” del rapporto di apprendistato ed alla sua riconduzione a quella che costituisce “la forma comune di rapporto di lavoro” - opererà nella sola circostanza in cui l’inadempimento formativo di cui sia responsabile il datore di lavoro non sia recuperabile. Se, altrimenti, il debito formativo è recuperabile, sarà oggetto di disposizione.
Ciò premesso, ove la violazione dell’obbligo formativo - verso la c.d. “formazione formale”, ovvero l’“apprendimento erogato in un contesto organizzativo e strutturato appositamente progettato come tale, in termini di obiettivi di apprendimento e tempi o risorse per l’apprendimento.” - sia esclusiva responsabilità (primo requisito) del datore di lavoro e grave (secondo requisito) al punto di impedire il raggiungimento dell’obiettivo formativo, scatterà la conversione del rapporto in lavoro dipendente a tempo indeterminato e la sanzione amministrativa del doppio della differenza tra la contribuzione versata in misura agevolata e quella dovuta in base al livello di inquadramento contrattuale che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine dell'apprendistato.
Alcuna sanzione giungerà, tuttavia, se il datore di lavoro non effettua la formazione prevista dal piano individuale nel primo anno; invece, saranno applicate sanzioni amministrative e di conversione del rapporto se nel secondo anno egli non svolge almeno il 40% delle ore di formazione accumulate - somma delle ore del primo anno con la quota parte delle ore riferite ai mesi trascorsi del secondo anno rispetto al momento della verifica - o, nel terzo anno, il 60% delle ore accumulate.
Una esemplificazione, in forma tabellare, viene dal Ministero:
Durata del periodo formativo pari a 3 anni
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Accertamento durante il primo anno di apprendistato |
Accertamento durante il secondo anno di apprendistato |
Accertamento durante il terzo anno di apprendista |
La disposizione va sempre emanata. |
La disposizione non è emanata in caso di formazione formale effettuata meno del 40% di quella prevista sommando le ore richieste nel PFI nel primo anno + la “quota parte” delle ore previste nel secondo anno. |
La disposizione non è emanata in caso di formazione formale effettuata meno del 60% di quella prevista sommando le ore richieste nel PFI nel primo e nel secondo anno + la “quota parte” delle ore previste nel terzo anno.
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Anche un’ipotesi, egualmente riprodotta nella circolare n. 5/2013, contribuisce a rendere chiaro il percorso operativo. Essa descrive un contratto di apprendistato professionalizzante che prevede un periodo formativo di 3 anni ed un monte ore di formazione formale tecnico-professionale e specialistica di 360 ore totali (120+120+120):
l’accertamento ha luogo nel corso della metà del secondo anno di apprendistato, in un momento in cui l’apprendista avrebbe dovuto effettuare 120 ore di formazione - quella prevista per il primo anno - più 60 ore di formazione - quella prevista per la “quota parte” del secondo anno - per un totale di 180 ore. La formazione effettuata è, tuttavia, pari a 60 ore, ovvero al 33% del totale della formazione dovuta = la disposizione non può essere emanata e si procede direttamente con la sanzione prevista dall’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 167/2011;
l’accertamento ha luogo nel corso della metà del terzo anno di apprendistato, in un momento in cui l’apprendista avrebbe dovuto effettuare 120 ore di formazione - quella prevista per il primo anno – più 120 ore di formazione - quella prevista per il secondo anno - più 60 ore di formazione - quella prevista per la “quota parte” del terzo anno - per un totale di 300 ore. La formazione effettuata è, tuttavia, pari a 220 ore, ovvero al 73% del totale della formazione dovuta = la disposizione deve essere emanata ai fini del recupero del debito formativo.
LIMITI NUMERICI di ASSUNZIONE di PERSONALE APPRENDISTA
L’articolo 1, comma 16 lettera c), della Legge n. 92/2012 sostituisce l’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo n. 167/2011, introducendo una disciplina in parte nuova in relazione ai limiti numerici di assunzione di apprendisti.
ATTENZIONE: secondo la riforma, il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 276/2003, “non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro”. |
Così, è stabilito che qualora il personale ispettivo riscontri una violazione dei citati limiti numerici, provvederà a ricondurre le assunzioni effettuate in violazione degli stessi limiti a dei “normali” rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La “trasformazione” dei rapporti, tuttavia, atteso che il contratto di apprendistato è già un contratto di natura subordinata a tempo indeterminato, operativamente darà luogo ad azioni di recupero contributivo (senza tuttavia applicazione della sanzione di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 167/2011, ricollegabile esclusivamente ad un inadempimento sul piano formativo) e alla impossibilità, da parte del datore di lavoro, di recedere dal rapporto senza giusta causa o giustificato motivo al termine del periodo formativo ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 167/2011, ferma restando l’applicazione delle “consuete” sanzioni di carattere amministrativo.
Concludendo, in generale, in tutte le ipotesi in cui il rapporto di apprendistato venga “disconosciuto” - sia per violazione degli obblighi di carattere formativo, sia per assenza dei presupposti di instaurazione del rapporto stesso (ad es. violazione limiti numerici, violazione degli oneri di stabilizzazione, assenza requisiti anagrafici ecc.) - il lavoratore è considerato un “normale” lavoratore subordinato a tempo indeterminato.
QUADRO DELLE NORME |
decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 legge n. 92 del 28 giugno 2012 decreto legislativo n. 167 del 14 settembre 2011 circolare del ministero del Lavoro n. 5 del 21 gennaio 2013
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