Per l'esterovestizione serve una prova univoca

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La sentenza della Commissione tributaria provinciale di Varese, la n. 125/03/2013, affronta il caso di una società con sede in Burkina Faso che, durante una verifica della Guardia di Finanza presso alcune aziende con sede in Italia, era stata ritenuta avente sede effettiva nel territorio italiano con conseguente emissione di avvisi di accertamento a suo carico. Nel presentare ricorso, la società estera contestava la dimostrazione dell'esterovestizione.

I giudici sottolineano come l'onere della prova della esterovestizione sia a carico dell'Ufficio accertatore. Non sono ritenuti sufficienti, nel caso di specie, gli elementi evidenziati dal Fisco per giustificare l'emissione degli avvisi, quale ad esempio che soci, amministratori e dirigenti fossero italiani ed avessero con loro documentazione relativa alla società estera. La sede stabile della società deve essere indicata in maniera univoca. Annullati gli avvisi di accertamento.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 26 - L'esterovestizione impone la prova della sede italiana - Tona

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