Per le cessioni di beni Unico a portata ridotta
Pubblicato il 29 maggio 2007
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L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le plusvalenze e le minusvalenze concorrono a formare il reddito solo se relative a beni mobili acquisiti dopo il 4 luglio 2006: dovranno quindi essere indicate nel quadro RE solo qualora tali beni siano stati ceduti entro il 31 dicembre questo caso, potrebbero essere indicate nel rigo RE18 anche minusvalenze derivanti da beni per uso personale, familiare o a finalità estranee alla professione. L’Agenzia dovrà inoltre chiarire la decorrenza della disposizione, introdotta dall’articolo 36, comma 29, del Dl 223/06, secondo cui concorrono al reddito di lavoro autonomo anche i corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività professionale. Va poi tenuto presente che non è stata solo modificata la categoria reddituale nell’ambito della quale questi corrispettivi vanno dichiarati, ma è stato anche stabilito il loro assoggettamento a tassazione separata se percepiti in unica soluzione.
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