Per l’autoriciclaggio è sufficiente la volontà di occultare l’origine illecita del bene oggetto di profitto

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Per l’autoriciclaggio è sufficiente la volontà di occultare l’origine illecita del bene oggetto di profitto

Non è necessario, per aversi il reato di autoriciclaggio, che il bene proveniente dal reato presupposto sia reimpiegato in un’attività economica lecita.

La precisazione giunge dalla sentenza n. 38422 del 9 agosto 2018 della seconda sezione penale della Corte di cassazione, che ha trattato il caso di un dirigente amministrativo di un tribunale accusato di truffa, per avere richiesto agli utenti un numero superiore di valori bollati per poi tenere quelli in eccesso.

Il Gip aveva disposto la misura cautelare interdittiva della sospensione dal pubblico ufficio per un anno, ma il Tribunale del riesame aveva limitato la misura ritenendo che non era stato dimostrato l’ulteriore requisito della condotta costituito dall’impiego del medesimo bene in un’attività economica lecita, richiesto dalla normativa.

I magistrati della cassazione, valutando il ricorso presentato dal procuratore della Repubblica contro il dispositivo del Tribunale del riesame, hanno accolto le doglianze sostenendo che non può essere accettata l’interpretazione che vede l’ambito di applicazione dell’art. 648ter1 c.p. limitato al reimpiego del bene provento del reato in attività economica lecita

La condotta richiesta nel reato di autoriciclaggio deve essere idonea a far ritenere che l’autore del delitto presupposto abbia effettivamente voluto effettuare un impiego di qualsiasi tipo ma sempre con l’intento di occultare l’origine illecita del denaro o dei beni oggetto del profitto.

Non è condivisibile, quindi:

  • la tesi secondo la quale la vendita del bene ottenuto con la truffa presupposta sarebbe l’unico modo per acquisire il profitto necessario a integrare il reato;
  • la tesi secondo la quale sarebbe necessario limitare l’ambito di applicazione dell’autoriciclaggio all’impiego del provento in attività economiche per evitare il sorgere di una duplicazione sanzionatoria.
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