Per l’acconto Irpef 2023 occhio alle novità del decreto “collegato”

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Per l’acconto Irpef 2023 occhio alle novità del decreto “collegato”

Entro il prossimo 30 novembre i contribuenti interessati sono tenuti al versamento della seconda o unica rata di acconto dell’Irpef, Ires, Irap e delle relative addizionali nonché delle imposte sostitutive e delle imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie detenute all’estero. Come di consueto, il calcolo dell’acconto va effettuato in base al metodo “storico” ovvero al metodo “previsionale” nel caso in cui per l’anno in corso si presume un risultato economico inferiore rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda il metodo storico, anche quest’anno sono in essere specifiche disposizioni di legge che prevedono gli obblighi di ricalcolo delle imposte 2022 sulle quali commisurare gli acconti 2023.

Importante evidenziare che, per effetto del D.L. n. 145/2023 è stata prevista per alcuni soggetti (persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi/compensi 2022 non superiori a € 170.000) la possibilità di differire il termine di versamento al 16.01.2024 (unica soluzione) ovvero rateizzare il dovuto in 5 rate di pari importo, con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo. Non possono fruire della suddetta proroga del versamento del secondo acconto Irpef:

  • le persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi/compensi 2022 di importo superiore a 170.000 euro;
  • le persone fisiche "non titolari" di partita Iva (ad esempio, soci di società di persone);
  • i soggetti diversi da persone fisiche (società di capitali e di persone, enti commerciali e non commerciali).

Per questi ultimi il versamento della seconda rata dell'acconto 2023 resta fermo al 30.11.2023. Si ricorda che, a partire dal periodo d’imposta 2022, le persone fisiche esercenti attività commerciali o arti e professioni che sono escluse dall’ IRAP, a prescindere dalla sussistenza, o meno, di un’autonoma organizzazione. Diversamente, restano tenuti al versamento dell’acconto 2023:

  • le società o associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir, che presentano la dichiarazione IRAP 2023 con un importo del rigo IR21 “Totale imposta” pari o superiore a 52 euro;
  • i soggetti “diversi” dalle società o associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir (esclusi quelli che determinano la base imponibile ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto Irap), che presentano la dichiarazione IRAP 2023 con un importo del rigo IR21 “Totale imposta” pari o superiore a 21 euro.

Inoltre, dal periodo d’imposta 2022, la maggiorazione del 10,5% continua ad applicarsi alle sole società non operative di cui all'art. 30 della L. 724/94.

Resta ferma la misura dell’acconto: 50% per la prima e seconda rata degli acconti dell’IRPEF, dell’IRES, dell’IRAP e delle relative addizionali e imposte sostitutive, in caso di contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e bipartizione del 40% (1° rata) e 60% (2° rata) per i contribuenti estranei agli ISA, oppure il versamento in un’unica soluzione laddove l’importo della prima non superi 103 euro. Da ultimo si rammenta che in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento degli acconti d’imposta si applicano le sanzioni previste di cui ai Dlgs. n. 471 e 472 del 1997. Per sanare le violazioni è, comunque, possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso.

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