Per l’accesso al consolidato il requisito del controllo di diritto

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Benché la consolidante detenga il 60,99 per cento delle azioni della consolidata, nello statuto di questa è specificato che l’assemblea della consolidata delibera con una maggioranza superiore al 61% del capitale sociale, dovendo tener conto del socio di minoranza, una terza società che detiene la restante quota (39, 01 per cento) delle azioni della consolidata stessa. La consolidante non è quindi autonoma nel determinare l’indirizzo operativo delle controllata. Ma – replica la risoluzione...
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