Per la Regione, niente norme in deroga al diritto d'autore
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 27 marzo 2010
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Gli articoli 1, comma 3, e 3 della Legge della Regione Piemonte n. 9/2009 contenente norme in materia di pluralismo informatico, sull’adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella pubblica amministrazione sono incostituzionali in quanto redatte in contrasto con l'articolo 117 secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione.
E' quanto statuito dalla Consulta con la sentenza n. 122 del 26 marzo 2010 conclusiva di un procedimento promosso dalla Presidenza del consiglio. Con le norme censurate veniva prevista una liberalizzazione che, a detta dei giudici costituzionali, avrebbe violato la Legge nazionale sul diritto d'autore. In particolare, era stata introdotta una cessione di software libero in deroga alle norme protettive del diritto d'autore. Secondo la Corte, la Regione, introducendo un precetto non coordinabile con quello statale, avrebbe realizzato una palese deroga alla norma statale non suscettibile di coordinamento con quest'ultima.
E' quanto statuito dalla Consulta con la sentenza n. 122 del 26 marzo 2010 conclusiva di un procedimento promosso dalla Presidenza del consiglio. Con le norme censurate veniva prevista una liberalizzazione che, a detta dei giudici costituzionali, avrebbe violato la Legge nazionale sul diritto d'autore. In particolare, era stata introdotta una cessione di software libero in deroga alle norme protettive del diritto d'autore. Secondo la Corte, la Regione, introducendo un precetto non coordinabile con quello statale, avrebbe realizzato una palese deroga alla norma statale non suscettibile di coordinamento con quest'ultima.
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 31 - Stop alla liberalizzazione delle piattaforme digitali - Galimberti
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